Lo scorso anno un’attività commerciale (pubblico esercizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande), ci comunicò la sospensione dell’attività per un periodo di un anno. (Periodo massimo stabilito dal codice commercio Toscana).
Oggi, in vista del termine del periodo di sospensione, è pervenuta al nostro comune richiesta di una proroga della sospensione per ulteriori 5 mesi.
Il motivo dell’ulteriore proroga è dovuto allo slittamento della chiusura dei lavori edilizi sull’immobile (documentazione agli atti).
Visto che l’art. 86 L.R. 62/2018 del codice del commercio non fa riferimento a possibili proroghe o a autorizzazioni del comune per lavori edili, è possibile concedere detta proroga?
Oppure, dobbiamo comunicare la decadenza dell’attività commerciale?
Grazie.
Cordiali saluti.
Luciano
L’art. 86 non fa riferimento a possibili proroghe, ma l’art. 126 sì:
“Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: (…) b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine…”.
Quindi, puoi valutare con discrezionalità se avallare l’eventuale domanda motivata di proroga sospensione se presentata nei termini. Come abbiamo detto in altre occasioni, il fatto che il soggetto (ad esempio) non abbia trovato nessuno per vendere l’attività oppure si sia preso una pausa riflessiva perché guadagna poco o altro dafare, non sono casi di comprovata necessità. L’importante sarebbe darsi delle linee guida per agire sempre nello stesso modo di fronte a casi del genere