SUAP Toscana - Vendemmia Turistica

Buongiorno,
ci stanno chiamando delle associazioni di categoria, perché vorrebbero far passare dal SUAP quello che chiamano “vendemmia turistica”, credo promossa dalle Città del Vino.

Secondo noi fanno (nell’accordo) riferimento ad azienda vitivinicola/operatore enoturistico …forse non vogliano fare necessariamente la SCIA di enoturismo perché intendono che tale attività ( vendemmia turistica) possa essere svolta ANCHE al di fuori dell’enoturismo e NON solo riservata agli operatori agricoli o meno ( es cantine) che fanno enoturismo…pero se non è enoturismo cosa è ? x quale motivo un turista può fare quello che normalmente non si può fare? È agriturismo? …insomma, ci sembra ci sia una bella confusione. Con questo accordo hanno solo chiarito che alle condizioni riportate il ministero accetta che NON sia da considerare come un rapporto di lavoro dipendente…ma non chiarisce cosa è in altri ambiti.

Sapete qualcosa in merito?
Grazie.
Luciano

Questa la definizione di legge (parlo della Toscana ma è un copia/incolla della definizione statale)

Per enoturismo e oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell’olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell’olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti.

A parere mio, la vendemmia turistica sembrerebbe proprio un’attività enoturistica. Tuttavia, prassi vuole che sia un’attività saltuaria svolta anche da chi non si è abilitato per attività enoturistica (dentro o fuori quella agrituristica). Che dire, l’accordo che citi (allego qua
INL-protocollo-Vendemmia-Turistica-2023.pdf (146,2 KB)
) sembrerebbe darmi ragione. Direi che l’accordo ha fatto un po’ di chiarezza All’art. 5 troviamo:

L’azienda vitivinicola/enoturistica dovrà stipulare, prima dell’avvio dell’attività turistica/didattica, apposita assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei turisti e garantire l’osservanza delle discipline locali circa l’avvio dell’attività enoturistica e le comunicazioni relative alle giornate dedicate alla vendemmia turistica didattica

Pare di capire che oltre all’avvio dell’attività enoturistica sia da presentare ulteriore comunicazione come da Accordo