Subappalto (apparentemente) illimitato e divieto di cessione del contratto

In che rapporto si pone l’apparente possibilità di concedere integralmente il sub-appalto con il divieto di cessione del contratto, sancito al comma 1 dell’art. 105?
La Corte di Giustizia nel 2019 (CGUE 26.09.2019) ha sancito la contrarietà al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che limita in ogni caso il ricorso al subappalto a una percentuale massima del 30% dell’importo complessivo del contratto. Tale statuizione è stata confermata dallo stesso giudice europeo con successiva sentenza del 27.11.2019. Tuttavia l’Anac nell’atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 8 del 13.11.2019 fa segnala che le predette sentenze “non sono da intendere come ostative all’apposizione di una qualsiasi limitazione al subappalto” lasciando intendere un no al subappalto illimitato e dichiarando illegittimo solo il limite fisso per tutte le procedure, favorendo una legislazione elastica che consenta alle SA di fissare un limite in considerazione delle peculiarità della singola gara.
La giurisprudenza nazionale, recependo le statuizioni della Corte di Giustizia, ha stabilito il superamento del limite del 30% per il subappalto per effetto delle citate sentenze (CdS Sez. V, 16.01.2020 n 389)
Il Legislatore è intervenuto più volte sul subappalto nel corso degli ultimi anni elevando la percentuale al 40% mediante lo sblocca cantieri e al 50% con il decreto Semplificazioni-bis, ma fino al 31.10.2021 prevendo che a partire dal 1 novembre, di fatto, la quota è sostituita da un limite più elastico al subappalto posto dalla SA in considerazione delle peculiarità della singola gara.
Per tornare alla domanda, la norma cogente del comma 1 dell’art. 105 è perfettamente rispettata.
Alessandra

Buongiorno,
l’istituto del subappalto è abbastanza complesso e andrebbe trattato in contemporanea con altre diverse fonti normative.
L’art.105 citato nonostante le mille modifiche resiste al divieto di trasformare il subappalto in cessione totale del contratto di appalto, sulla base del principio tipico del contratto di appalto c.d. intuitus personae , per il quale, cioè, è determinante la persona dell’appaltatore.

Le segnalo questo articolo che analizza la problematica in oggetto.

Vincenzo