Lavori og2 per 145 mila euro affidati ad impresa con relativa soa. Richiesta di subappalto di 37 mila euro. Impresa subappaltatrice attività ( installazione impianti) senza lavori analoghi dimostrabili con cel o altra documentazione comprovante ma solo presenza di nomina direttore tecnico. Alla luce del articolo 10 comma 1 allegato II.18 è possibile autorizzare il subappalto, facendo riferimento all’alternativa dei lavori analoghi con la nomina del direttore tecnico?
No, non è possibile autorizzare il subappalto basandosi esclusivamente sulla nomina del direttore tecnico.
I requisiti previsti dall’articolo 10, comma 1 dell’Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023 per i lavori sui beni culturali di importo inferiore a 150.000 euro (soglia in cui rientra il subappalto da 37.000 euro in categoria OG2) sono cumulativi e non alternativi.
Perché la sola presenza del Direttore Tecnico non basta?
Nel sistema di qualificazione semplificato sotto i 150.000 euro per i Beni Culturali, l’operatore economico (in questo caso il subappaltatore) deve dimostrare il possesso di due componenti distinte e imprescindibili:
Requisito Soggettivo/Professionale (Idonea Direzione Tecnica): La presenza di un direttore tecnico in possesso dei titoli e dei requisiti specifici previsti dall’articolo 11 del medesimo Allegato.
Requisito Oggettivo/Tecnico-Operativo (Lavori Analoghi): L’effettiva esecuzione di lavori analoghi nell’ambito dei beni culturali, che deve essere obbligatoriamente comprovata da idonea documentazione (i CEL - Certificati di Esecuzione Lavori).
La nomina del direttore tecnico serve a garantire la direzione scientifica e operativa del cantiere, ma non sana e non sostituisce l’assenza di fatturato o di lavori eseguiti direttamente dall’impresa subappaltatrice.
Il principio di specializzazione nei Beni Culturali
Il settore dei Beni Culturali (OG2, OS2-A, ecc.) è governato da un principio di estrema rigore e specializzazione. Il Consiglio di Stato e l’ANAC hanno più volte ribadito che la “qualificazione eseguita in proprio” (anche per i subappaltatori) è una barriera di sicurezza a tutela del patrimonio storico-artistico.
In sintesi: Se l’impresa subappaltatrice non è in grado di esibire i CEL relativi a lavori analoghi svolti in precedenza per la quota richiesta, la Stazione Appaltante deve negare l’autorizzazione al subappalto, poiché l’operatore non risulta legalmente qualificato per eseguire quelle specifiche lavorazioni su un bene tutelato.
Se tali opere sono strumentali all og2 cioè sottofondi scavi e rinterri è possibile autorizzare il subappalto? Dando atto che sono solo opere strumentali all’intervento e non specialistiche
Inquadramento come “opere strumentali” (scavi, sottofondi, rinterri)
Anche qualora le opere da subappaltare per 37.000 euro consistano esclusivamente in lavorazioni edili/infrastrutturali di supporto (scavi, sottofondi, rinterri o predisposizione impianti) e non nel restauro specialistico vero e proprio, la risposta resta negativa per due ragioni fondamentali:
Qualificazione per assorbimento nella categoria prevalence: Se tali scavi e sottofondi fanno parte del computo metrico della categoria OG2 (perché inseriti nell’intervento di restauro/risanamento dell’immobile tutelato), il subappaltatore deve comunque possedere la qualificazione idonea per la categoria OG2. La disciplina derogatoria sui beni culturali (Allegato II.18) non distingue la prevalenza operativa dall’ausiliarietà del cantiere.
Autonomia delle lavorazioni non-OG2 (es. OG1 o OS21): Se invece il progetto di gara aveva individuato ed estratto autonomamente tali lavorazioni attribuendo loro una categoria generale distinta (ad es. OG1 per opere edili/scavi), l’impresa subappaltatrice dovrebbe comunque dimostrare la qualificazione per quella specifica categoria generale (ai sensi dell’art. 28 dell’Allegato II.12 o dell’art. 12 dell’Allegato II.12 per importi sotto i 150.000 euro: iscrizione C.C.I.A.A. e lavori analoghi pregressi).
L’assenza di qualsiasi attestazione o certificato di esecuzione lavori (CEL) riferito a lavori analoghi preclude la verifica della capacità tecnica in capo al subappaltatore per qualsiasi tipologia di lavorazione nell’ambito dei lavori pubblici.
Sintesi operativa per il RUP
Per poter autorizzare il subappalto ai sensi dell’art. 119 D.Lgs. 36/2023:
Il RUP non può approvare l’istanza presentata.
È necessario adottare un provvedimento di diniego motivato evidenziando la mancanza dei requisiti d’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore indicati dall’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (Allegato II.18).
L’impresa principale dovrà eventualmente indicare un differente subappaltatore che sia regolarmente provvisto dei certificati di esecuzione lavori (CEL) idonei per l’importo di 37.000 euro.