Ciao,
confermando quanto detto da Vincenzo, preciso che non è preciso affermare che “non vi sono più limiti al subappalto” poiché altrimenti si potrebbe dare adito a pensare di poter subappaltare l’intero contratto e questo è vietato dal comma 1 dellart. 105 poiché integrerebbe la fattispecie di “cessione del contratto” o " cedere a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni".
Invece, a seguito del Decreto semplificazioni bis (D.L. 77/2021, con. Legge 108/2021) è stata eliminata la percentuale massima per il subappalto (40 per le categorie generali e speciali e 30 per le superspecialistiche) ma il COMMA 1 dell’“art. 105 ha stabilito che la parte di prestazione da poter dare in subappalto NON può essere " la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”.
Ora, precisando che la lavorazione prevalente può essere solo una ed è quella di maggior importo economico, significa che di questa non ne può subappaltare più del 49 per cento.
Ma il tuo, come spiegato al successivo comma 2, non si può limitare ad indicare la percentuale, bensì deve espressamente indicate quali lavorazioni, facenti parte della categoria prevalente ( se servizio della prestazione principale) deve essere eseguita dall’appaltatore e, quindi, non potrà essere subappaltata.
Per maggiori chiarimenti non esiti a contattarmi, se lo ritiene opportuno.
Saluti