Subappalto: terna di soggetti e limite massimo

Buonasera a tutti,
stavo studiando il subappalto e ho integrato con il video della Dott.ssa Alessandra Cresta click qui.
Non ho capito se, come trovato nel corso sugli Appalti del Professor @Simone.Chiarelli, l’operatore economico:

  • possa ancora subappaltare massimo il 30% della prestazione;
  • debba ancora indicare una terna di soggetti nel D.G.U.E. dal quale estrarre chi effettivamente eseguirà la prestazione
    Grazie a chiunque decidesse di rispondere ed aiutarmi.
    Buona serata!

Buongiorno @AlessioB85
in merito consiglio di leggere l’art. 10 della Legge Europea n.238/21 in combinata con l’art.105 del codice dei contratti.

  • Abrogazione del co 6 (obbligo di indicazione della terna)

  • Non ci sono più limiti al subappalto se non previa motivazione (vedi co 1-2 art 105 del codice)

https://legal-team.it/legge-europea-2019-2020-appalti-pubblici-subappalto-termini-pagamento-80-comma-4-sanita-energia/#:~:text=174%20del%20Codice%20che%20disciplina,(d.l.%2077%2F2021).

Vincenzo

Buongiorno Vincenzo!
La ringrazio molto per la sua dritta, molto preziosa!
Buon lavoro!

Ciao,
confermando quanto detto da Vincenzo, preciso che non è preciso affermare che “non vi sono più limiti al subappalto” poiché altrimenti si potrebbe dare adito a pensare di poter subappaltare l’intero contratto e questo è vietato dal comma 1 dellart. 105 poiché integrerebbe la fattispecie di “cessione del contratto” o " cedere a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni".
Invece, a seguito del Decreto semplificazioni bis (D.L. 77/2021, con. Legge 108/2021) è stata eliminata la percentuale massima per il subappalto (40 per le categorie generali e speciali e 30 per le superspecialistiche) ma il COMMA 1 dell’“art. 105 ha stabilito che la parte di prestazione da poter dare in subappalto NON può essere " la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”.
Ora, precisando che la lavorazione prevalente può essere solo una ed è quella di maggior importo economico, significa che di questa non ne può subappaltare più del 49 per cento.
Ma il tuo, come spiegato al successivo comma 2, non si può limitare ad indicare la percentuale, bensì deve espressamente indicate quali lavorazioni, facenti parte della categoria prevalente ( se servizio della prestazione principale) deve essere eseguita dall’appaltatore e, quindi, non potrà essere subappaltata.
Per maggiori chiarimenti non esiti a contattarmi, se lo ritiene opportuno.
Saluti

Dottoressa @AlessandraC90 la ringrazio molto per essere intervenuta! Ora è tutto chiaro!
Colgo anche l’occasione per ringraziarla per le due rubriche che ha curato sul tema.
Sono materiale molto prezioso di studio.
Le auguro una buona giornata e un buon lavoro!

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