Subentro in esercizio di somministrazione

Buongiorno,

In seguito a comunicazione di subingresso in attività di somministrazione siamo venuti a conoscenza della seguente situazione:

  1. Il ramo d’azienda relativo all’attività di somministrazione di cui era titolare la ditta A dal 1988, è stato acquistato nel 1992 dalla società B;
  2. La società B è stata incorporata nella società C per atto di fusione il 24/09/2019;
  3. Il 01/08/2023 la società C concede in affitto il ramo d’azienda all’impresa individuale D.

Dei passaggi 1 e 2 non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione: il ristorante risulta essere stato gestito dalla ditta A fino al 1° agosto 2023 (telefonicamente ci è stato detto che la ditta C aveva stipulato con A un contratto di affitto.

  • Dobbiamo procedere a sanzionare la mancata comunicazione di subingresso per lo meno relativamente al passaggio 2) avvenuto di recente (2019)?

  • Considerato che non abbiamo mai ricevuto alcuna istanza da parte della ditta C proprietaria del ramo d’azienda, quest’ultima è tenuta ora a presentare una comunicazione di reintestazione dell’attività per risoluzione del contratto di affitto stipulato con A, sebbene in condizioni “normali” il comma 3 dell’art. 90 della legge RT 62/2018 non lo preveda visto il nuovo contratto di affitto stipulato con D?

  • Nel caso occorra la comunicazione di subingresso di cui al punto precedente, entro quanto tempo può essere presentata? Il comma 6 dell’art. 90 la prevede prima dell’avvio effettivo (la proprietà gestisce il ramo d’azienda tramite affitto a terzi?), eventualmente se non la presentano sono sanzionabili?

  • La comunicazione di subingresso presentata dalla ditta D, se formalmente corretta, è ricevibile anche in mancanza della reintestazione da parte di C?

Grazie

Virna Seravalle

Ipotizzando si tratti della Regione Toscana, in quanto è richiamata la LRT n. 62/2018, dal 1992 al 01/08/2023 una qualsiasi impresa deve aver esercitato l’attività, altrimenti la stessa sarebbe oramai decaduta.

L’operatore A può in teoria aver mantenuto la gestione della suddetta attività durante tutto il corso temporale evidenziato (31 anni), ma questo deve essere comprovato da atti di affitto di azienda o equivalenti, in luogo della compravendita avvenuta nel 1992 a favore della società B e della successiva fusione nel 2019 di questa nella società C.

Di norma ciascun atto stipulato (affitto, compravendita, ecc.) è reperibile da visura camerale di una delle imprese interessate (A, B o anche C).
La società C dovrebbe dare riscontro in merito anche mediante consultazione dei documenti esistenti con agenzia delle entrate, tuttavia è chiaro che il lasso di tempo eccessivo intercorso pone problemi nel reperire i documenti.

Considerando il tempo trascorso in assenza di controlli, opterei per:
Trasmettere formale PEC alle imprese interessate (A, B e C), laddove ancora esistenti ed attive da Visura Camerale, richiedendo formale riscontro entro 15-30 giorni in merito agli atti intercorsi dal 1992 al 2023, antecedenti l’odierno subingresso per affitto di azienda all’impresa D; in specifico richiedendo esibire eventuali contratti di affitto con l’impresa A, che al 01.08.2023 risultava ancora esercitare l’attività, al fine di verificare le motivazioni dell’assenza delle comunicazioni di subingresso.

In assenza di riscontro, ovvero laddove tale riscontro fosse carente, emettere n. 2 sanzioni verso la società C, ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. b, punto 3), della LRT n. 62/2018, in specifico per mancata trasmissione del subingresso a seguito di fusione nel 2019 e mancata reintestazione dell’attività nel 2023; tutto questo a seguito del nuovo subingresso trasmesso dall’impresa D e delle ulteriori informazioni reperibili.

L’alternativa è solo avviare un procedimento per la decadenza del titolo abilitativo, anche solo ai sensi dell’art. 10 TULPS per abuso del titolo nei precedenti 31 anni, non avendo comunicato alcunchè al riguardo dei subingressi e trasformazioni avvenute.
Questo tuttavia risulta poco efficace in quanto l’impresa potrà avviare nuovamente l’attività con mera SCIA, laddove non si tratti di area soggetta a tutela.

Qualora voleste evitare tutte le suddette complicazioni burocratiche e soprattutto in assenza di decadenza del titolo abilitativo, può essere comunque accettata a prescindere la comunicazione di subingresso dell’impresa D, non avendo quest’ultima alcuna responsabilità in merito.
L’ufficio preposto avrà in ogni caso cura di sanare le lacune esistenti nel fascicolo dell’attività, archiviando tutte le informazioni e memorie utili; soprattutto al fine di evitare che la situazione si riproponga per futuri subingressi e trasformazioni.