Subentro in posteggio mercato per comodato gratuito ed inattività ditta cedente

Buonasera,

il titolare di concessione di posteggio nel mercato settimanale intende concedere la gestione del ramo d’azienda ad altra impresa stipulando un contratto di comodato gratuito, a causa di problemi di salute.
Ci chiede se durante il periodo di comodato deve mantenere attiva la sua impresa in CCIAA oppure può metterla inattiva? E’ questo il caso previsto dall’eccezione inserita nell’art. 127 comma 1 lett. c-bis, della legge RT 62/2018?
Il titolare ci deve trasmettere preventivamente la documentazione attestante le “gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività” o sono da documentare solo in caso di avvio del procedimento di decadenza, qualora si effettuasse una verifica in CCIAA?
La Partita Iva può essere sospesa?

Grazie

Virna Seravalle

La lett. c-bis), comma 1, dell’art. 127 (LR della Toscana n. 62/2018) è stata introdotta nel 2019, ancora prima della questione sui rinnovi ecc. (in vigore e applicabilissima dal 20/04/2019). Per questa ipotesi non sono state previste condizioni temporali né termini postumi di decorrenza: non riguarda i rinnovi ma è una condizione a prescindere. Tutti i comuni, tuttavia, non hanno preso in considerazione questa disposizione fino alle procedure di rinnovo.

Il concetto di “gravi e comprovate” è stato rimesso alla discrezionalità del comune con il pericolo di cadere nella arbitrarietà.

Resta il fatto che è un’ipotesi di decadenza vigente e ad ampio spettro: riguarda tutti i commercianti dei mercati e delle fiere.

Cito per tutti i lettori del forum:

Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera:

[…]

c bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l’attività per l’esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l’inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività

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Con la normativa statale sui rinnovi, si è compreso con certezza che il titolare è il proprietario di azienda. Sempre sulla normativa statale ci possiamo appoggiare per mutare le ipotesi di deroga. Vedi il DM 25/11/2020:

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del

procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e

dall’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;

d) successione mortis causa in corso di definizione.

L’Amm.ne comunale può sicuramente declinarle più o meno ampiamente con un atto a contenuto generale. La LR demanda al comune e le linee guida sono afferenti ad un momento preciso, quello dei rinnovi. E’ fondamentale, però, sancirle in modo chiaro per salvaguardare la certezza del diritto nei confronti di chi si trova in queste brutte situazioni.

In conclusione, la lett. c-bis) si applica al caso di specie. La legge non detta la procedura, anche qua, deve essere il comune che, in caso di controllo di routine, invia comunicazione di avvio procedimento e attende la giustificazione, oppure, come nel caso di specie, invita il soggetto ad accompagnare la pratica con una dichiarazione preventiva così da ratificare l’ipotesi senza problemi