Subentro mortis causa

Abbiamo una ditta individuale il cui titolare è morto un anno fa e gli eredi hanno presentato a suo tempo il subentro provvisorio mortis causa intestandola alla comunione ereditaria. Allo scadere dell’anno però non presenta il subentro intestato ad una ditta regolarmente costituita ed iscritta al registro tra gli eredi ma bensi’ sempre intestata alla società di fatto denominata appunto “comunione ereditaria” dotatasi nel frattempo di una propria partita IVa ma che non ha chiaramente alcuna iscrizione al registro imprese. Il commercialista sostiene che può andare avanti così nella gestione (loro nel frattempo vogliono vendere o aspettare a regolarizzarla quando il minore sarà maggiorenne) dicendo che il termine di anno a fini fiscali è solo perentorio e che a livello commerciale il termine di un anno per la decadenza del titolo riguardo solo le attività alimentari e solo se non sono in possesso del requisito professionale. L’eredità è stata accettata quindi a parere nostro la successione è chiusa e dovrebbero regolarizzare la società dato che la società di fatto si è sciolta.
Non ci è mai capitato ma diversamente se così fosse la comunione ereditaria come società irregolare può gestire attività fino a quale termine?
grazie.

Se gli eredi decidono non proseguono l’attività di impresa, la gestione dell’azienda è soggetta alle regole della comunione. Ai sensi dell’articolo 2248 CC, l’elemento che caratterizza la comunione dei beni è rappresentato dallo scopo esclusivo di godimento di una o più cose da parte dei componenti della comunione ma non dell’esercizio dell’attività di impresa.

Se gli eredi vogliono proseguire l’attività d’impresa, la comunione ereditaria diventa una società di fatto che poi deve essere regolarizzata entro un anno in una società regolare di persone o di capitali. La società di fatto non è iscritta in CCIAA. Dopo un anno, quindi, dovrà seguire anche l’iscrizione in CCIAA

E’ vero che l’iscrizione in CCIAA non è un fatto costitutivo. Le sanzioni, però, ci sono.

Puoi vedere qua: https://notariato.it/sites/default/files/853-14-t.pdf (paragrafo 3)

Se non vi fosse esercizio di impresa, la comunione ereditaria potrebbe restare tale affittando l’azienda o cessando. Allora il discorso sarebbe diverso.

Dal lato amministrativo, però, si applica la LR sul commercio. L’aspetto amministrativo è collegato a quello civilistico, ma fino a un certo punto. Alla fine, se la LR dispone che la comunicazione di subingresso è presentata al SUAP entro un anno dalla morte del titolare, a questa disposizione bisogna rifarsi. Entro un anno, qualcuno deve subentrare ed esercitare l’attività.

Buongiorno, mi ricollego a questa discussione per esporre un caso simile.
Il figlio del defunto titolare di un esercizio di vicinato vuole proseguire temporaneamente l’attività del padre al solo scopo di vendere quanta più merce possibile, senza costituire una nuova impresa e senza subentrare nell’azienda. Il suo consulente ha cessato l’impresa del padre defunto al Registro delle Imprese, e mantenuto la P.IVA (suppongo comunicando l’accaduto e “intestando” la P.IVA alla comunione ereditaria).
Afferma che l’erede ha tempo 6 mesi per “liquidare” la merce.
Ho più di un dubbio sulla possibilità di proseguire l’attività senza comunicare il subingresso (mortis causa) al Comune. Quale sarebbe il titolo abilitativo per l’erede che apre il negozio e vende la merce? C’è la possibilità di una qualche “gestione provvisoria” che possa prescindere dalla presentazione del subingresso “mortis causa” (entro un anno) da parte di impresa iscritta al Registro delle Imprese?
Per “liquidazione” dell’azienda non dovrebbe forse intendersi quel complesso di attività finalizzate alla smobilitazione della stessa, con, ad esempio, vendita della merce in blocco ma non al minuto nel negozio?
Grazie per ogni contributo.
Buon lavoro.

L’art. 26/5° comma del D.L.vo 114/98 stabilisce che «E’ soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte (…)».

La tabella A allegata al D.L.vo 222/2016 prevede la comunicazione nel caso di subingresso in esercizi di vicinato nel settore non alimentare e la SCIA Unica nel caso di subingresso negli esercizi di vicinato nel settore alimentare

Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l’attività in cui intende subentrare (morali per le attività non alimentari, morali e professionali per le attività alimentari) e dell’atto (tra vivi o mortis causa) attestante il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda in suo favore, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata.

Nel caso in cui il subentrante non fosse al momento in possesso dei requisiti professionali, il Ministero delle Attività Produttive aveva precisato con circolare n. 3467/C/99 che era tenuto ad acquisirli entro sei mesi (vedasi punto 11.2 della circolare). La suddetta circolare ministeriale precisava poi, immediatamente dopo, che «Ciò peraltro non significa che gli eredi in questione non siano tenuti all’immediata comunicazione o domanda di autorizzazione riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo».

In merito, le successive discipline regionali potrebbero avere stabilito tempi diversi; in Lombardia, ad esempio, i requisiti devono essere acquisiti entro un anno.