Subentro NCC con contestuale cambio veicolo e conferimento in cooperativa

Buongiorno, volevo confrontarmi con voi sulla tipologia in oggetto.
Chiedono il subentro in NCC, con cambio veicolo e conferimento in cooperativa (tanto per complicare la vita :zipper_mouth_face:)
Innanzitutto pensavo di procedere in questo modo:

  1. rilasciare il nulla-osta che tenesse conto del subentro, della nuova auto e della necessitĂ  di essere intestata alla Cooperativa.
  2. ultimata l’intestazione del libretto di circolazione, rilascerei quindi la nuova autorizzazione NCC alla persona fisica, con i dati del nuovo veicolo e annotazione del conferimento nella cooperativa.
    Trovate corretto questo “percorso”?

In secondo luogo, l’atto notarile non menziona un trasferimento d’azienda, ma indica (scorrettamente) il trasferimento dell’autorizzazione. Ritenete che debba semplicemente considerarlo come trasferimento di azienda, oppure dovrei comportarmi diversamente?

Infine, il conferimento si desume da un verbale di assemblea della cooperativa che approva tale conferimento. E’ corretto? Non dovrebbe esserci invece un atto del nuovo titolare (registrato?) che dispone il conferimento? Specifico che tale persona è anche il presidente della cooperativa.

Grazie mille.

La fase del nulla osta e della successiva variazione dell’autorizzazione non è più in voga. Ho visto che le motorizzazioni, anche alla luce delle nuove procedure più snelle (vedi la circolare del 19/07/21
Circolare_19-07-2021_DM_26-05-2021_NCC-taxi_collaudo.pdf (294,8 KB)
) eseguono l’immatricolazione senza doppio passaggio (non attendono la nuova autorizzazione). Verifica con il soggetto in questione i vari passaggi. In ogni caso, la procedura può essere valida. L’autorizzazione resta intestata al singolo ma è chiaro che deve essere sancito che da una certa data quella autorizzazione è nella piena disponibilità giuridica della coop. Sempre se la coop è di produzione lavoro e non sia un mero consorzio.

Non è un trasferimento di azienda ma un apporto verso un soggetto unitario di cui va a far parte il conferente. Il trasferimento d’azienda presuppone l’affitto o la vendita o, comunque, la cessione.

Leggi la sentenza del TAR Roma 6606/2013. Ti riporto un passaggio sulle coop.

… Le cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva debbono essere “operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione”. Quindi le dette cooperative di produzione e lavoro devono non solo avere la disponibilità delle licenze taxi e la proprietà delle relative vetture che devono essere appunto intestate alla cooperativa stessa, in ciò concretizzandosi la richiamata proprietà collettiva, ma devono, altresì, in ogni sua parte, operare nel rispetto delle leggi sulla cooperazione. Il procedimento per il trasferimento si attua, per quanto concerne la vettura, attraverso un semplice passaggio di proprietà, e, per quanto concerne la licenza d’esercizio, con un conferimento autenticato dalla pubblica amministrazione, il quale, in termine tecnico si chiama “conferimento funzionale”, poiché il trasferimento della licenza è attuato per la gestione complessiva del lavoro del trasporto persone, e dura solo fino a quando il socio conferente non decida di recedere dalla cooperativa. Per conferimento non può, pertanto, che intendersi quello strumento concesso ai soci di cooperative mettendo a disposizione della società la propria licenza che, in tal modo, passa dal socio conferente alla società che ne acquista la piena disponibilità. Nel caso d’adesione alla cooperativa di lavoro, pertanto, il tassista perde la sua figura d’impresa, di soggetto fiscale, di responsabilità complessiva per la gestione del servizio e acquista, invece, la figura di socio subordinato della società cooperativa…

Grazie mille Mario.
Non ho ben capito il discorso della Motorizzazione. Già ora la motorizzazione richiede solo il nulla-osta per il nuovo libretto di circolazione. Non gli necessità l’autorizzazione finale.
Quest’ultima la rilascio io quando ho il libretto aggiornato.

Sul trasferimento, forse non mi ero spiegato bene.
In questo caso è un subingresso tra A e B.
L’atto notarile non menziona il conferimento. Nella medesima istanza B comunica il conferimento in una cooperativa, inviando il verbale di assemblea della cooperativa che approva tale conferimento.

Tornando all’atto notarile, che doveva sancire il trasferimento d’azienda, questo indica impropriamente il trasferimento di autorizzazione e non dell’azienda. Quindi mi chiedo se sia corretto che io consideri tale atto come trasferimento d’azienda, anche se non lo è, oppure se debba muovermi in altro modo.