Subentro per Slot tabaccheria in Toscana [Sale Giochi]

Buongiorno,

Per sicurezza, volendo subentrare con acquisto d’azienda in attività di tabaccheria dotata di Slot Machines in Toscana e mantenendo tali apparecchi, è necessario verificare il rispetto dei limiti di distanza da luoghi sensibili prima di trasmettere istanza subingresso mediante piattaforma STAR?

L’ufficio comunale che ho contattato parrebbe preferire venga trasmessa istanza di avvio mezzo STAR, invece che subingresso; ne ignoro le ragioni, trattandosi solo di un differente modello SUAP compilabile a seguito di compravendita di azienda e nient’altro, pertanto chiedo riscontro se il subingresso in attività già esistente sia normalmente soggetto al rispetto delle distanze, dato che l’avvio sicuramente necessita tale verifica.

Ritengo che tu debba indicare il subingresso altrimenti perdi la possibilità di tenere le macchinette con vincite in denaro se sei a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.

La normativa regionale Toscana sulla ludopatia non affronta il problema del subingresso. In assenza di indicazioni direi che si applicano principi giuridici generali derivanti dal trasferimento di azienda: l’avente causa si sostituisce nella posizione giuridica del dante causa senza mutamenti di sorta (sempre che abbia i requisiti personali). La posizione giuridica che gravita intorno all’azienda resta quella, la sostituzione soggettiva del titolare la lascia inalterata,

Vedi la LR n. 57/2013 aggiornata.

La Toscana non diffuso FAQ ufficiali ma tieni conto che la LR toscana è stata redatta sulla falsa riga di quella lombarda. La Lombardia ha diffuso da qualche anno della FAQ che puoi traslare anche alla situazione toscana. Vedi qua:

Clicca su “Un subentro in piena regola” e tieni a mente quelle precisazioni

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Grazie del riscontro.
Infatti è deleterio dichiarare un avvio quando è possibile un subentro, evitando così di cadere nella nuova installazione degli apparecchi.

Grazie per quanto riportato. Abbiamo ricevuto lo stesso tipo di subentro pochi mesi fa. Ad oggi inoltre hanno aperto una sala scommesse oltre agli slot ma sono a pochi metri dall’oratorio. La Questura ha rilasciato la licenza ma al Suap non era arrivata nessuna scia…

Le sale scommesse sono state equiparate a sale giochi, dal Consiglio di Stato; se trattasi di nuova apertura, non capisco come l’abbiano autorizzata.

Ad oggi inoltre hanno aperto una sala scommesse oltre agli slot ma sono a pochi metri dall’oratorio. La Questura ha rilasciato la licenza ma al Suap non era arrivata nessuna scia…

Se è una sala scommessa o una sala dedicata ai soli comma 6 allora il titolo abilitativo è solo quello questorile. Non è prevista altra abilitazione. La questura avrebbe dovuto verificare la LR o interpellare il comune. Ora è un problema

Grazie per la risposta. Mi può fornire per cortesia più chiarimenti riguardo al comme 6 di cui mi ha parlato relativamente alla sola licenza questorile senza passaggio dal Suap per favore? Cordiali saluti

Dal SUAP ci si passa comunque (o così dovrebbe essere). Il SUAP non assorbe competenze ma è un modello procedimentale.
La prassi e la giurisprudenza dicono che le c.d. sale dedicate del decreto AAMS 27/07/2011 - art. 3, comma 1, lett. d) - siano da autorizzare con la sola licenza questorile ex art. 88 TULPS. Solo le sale giochi classiche che soggiacciono all’obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco, necessitano dell’autorizzazione comunale ex art. 86 TULPS + licenza questorile ex art. 88 TULPS (sempre se sono installate le VLT, altrimenti basta l’art. 86)

Grazie per l’estrema chiarezza.

Mi può dare i riferimenti di ciò?
Grazie e cordiali saluti

Seguo con il rappresentare che il mio Comune ha comunicato alla Questura che la suddetta attività di scommesse è esercitata in un locale a fianco dell’oratorio e che a monte del rilascio della licenza l’istante che l’ha ottenuta ha reso falsa dichiarazione (distanza dalle zone sensibili ) e che comunque il divieto è contemplato anche dal nostro PGT in modo esplicito facendo riferimento all’area “residenziale” come perimetro di non concessione della suddetta tipologia di attività).
La nostra comunicazione alla Questura però ormai risale al 28 Aprile u.s. e per ora non ne abbiamo ottenuto riscontro. Quello in cui confidavamo è l’annullamento in autotutela amministrativa. La licenza risale al 2-3-2021 (quindi entro i 12 mesi per l’annullamento).
Come potremmo procedere?..
Grazie della risposta

La cosa non più da forum ma da avvocati. Se c’è falsa dichirazione occorre una NDR. La falsa dichiraizone a chi è stata resa?

Alla Questura, la quale successivamente ha rilasciato la licenza stessa.

In riferimento alla vicenda esanimata la Questura risponde con una sentenza del TAR di Brescia (la sala scommesse in questione è in Lombardia) che la vede soccombere in giudizio con un altro Comune della Lombardia poichè annulla il provvedimento di rigetto dell’istanza per il rilascio della licenza ex art. 88 e dichiara che il Comune (e il suo Regolamento) non ha potere nè competenza in merito se non per quanto riguarda le installazione delle slot machines affermando a conclusione che la Legge Regionale (la n. 8/2013 RL) non contempla il divieto dai luoghi sensibili anche alle sale scommesse.

In riferimento a ciò CHIEDO al Forum su provocazione del nostro Sindaco se la tabaccheria in questione del nostro Comune che ad oggi quindi continuerà ad esercitare l’attività delle scommesse a 50 mt dall’oratorio POSSA FARE la PUBBLICITA’ di tale attività sulla vetrina stessa della tabaccheria (trattasi di un cartello all’incirca di 50x50 cm).

Grazie per il supporto.

L’art. 9 del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, cd. “Decreto Dignità” vieta qualsiasi tipologia di pubblicità inerente il gioco d’azzardo comprese «[…] le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media […]», pertanto non possono farlo.

La ringrazio per il chiarimento