Subentro società di capitali licenza ncc

Buongiorno l’articolo 2 della Legge 218/2003 dispone:
“Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge 21/1992”.

A una società di capitali è stato rilasciato iI Certificato di Autorizzazione all’Esercizio alla Professione di trasportatore su strada di Persone da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per subentrare in una licenza di NCC per veicolo fino a 9 posti, rilasciata dal comune, questo documento è sufficiente?

Oppure la società deve ottenere una licenza dalla Provincia/Città Metropolitana dove intende operare, collegata ad un automezzo, ed esercitare fattivamente l’attività di NNC con autobus?

Grazie, saluti

Facciamo il punto a uso di tutti i lettori.

La legge 218/2003 india:

4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992. (su questa cosa vedi la sentenza del CdS 8060/2023)

Come si può vedere, l’indicazione è abbastanza generica e vedo altre indicazioni legali che possano dare oggettività alla risposta alla tua domanda.

Detto questo, la normativa sul noleggio autobus con conducente è abbastanza complessa (vedi soprattutto regolamento (CE) n. 1071/2009 e Decreto dirigenziale n. 291/2011. In sintesi, esiste autorizzazione per l’esercizio della professione. Il rilascio dell’AEP è contestuale con l’iscrizione al registro elettronico nazionale (REN). L’autorità competente è la motorizzazione civile.

Motorizzazione: AEP + REN, previa verifica:

  • idoneità onorabilità

  • idoneità professionale;

  • idoneità finanziaria

  • idoneità di stabilimento

A questo iter procedurale segue quello dell’autorizzazione per l’accesso al mercato (AAM) di competenza degli Enti locali ai sensi dell’art. 5 della legge n. 218/2003. Ad esempio, in Lombardia, questa è una SCIA (tanto i requisiti sono già stati verificati nella AEP).

Che dire… a parere mio, dopo l’AEP si può dire che l’impresa è già un’impresa “di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” e quindi si può applicare la disposizione citata all’inizio.
Vedi anche la definizione di cui al Reg. CE 1071/2009 circa l’ autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada.

Sicuramente c’è anche chi dirà che essendo la disposizione contenuta nella legge 218/03, occorre rifarsi all’AAM. Nella realtà credo che il problema non si ponga: chi ha la prima AEP e non la seconda AAM?
Aggiungo che il fatto che l’AAM possa essere stata rilasciata in altra provincia o in altre regione rispetto a dove si andrà a esercitare l’NCC, sempre a parere mio, non significa niente: il requisito è comunque soddisfatto.