Subingressi multipli somministrazione e rescissione

Nel nostro territorio comunale (Toscana) esiste un immobile di proprietà di A, il quale vi eserciva un ristorante.

Tempo addietro, nel 2020, A aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda a B, pertanto B, a seguito di comunicazione di subentro, ha esercito il ristorante.

Il contratto di affitto prevede la facoltà per B di poter subappaltare o subaffidare a sua volta il servizio di somministrazione a terza parte.

Successivamente, nel 2021, B ha stipulato un contratto decennale di affidamento di reparto, stipulando un contratto di appalto di servizi con C; B ha comunicato l’affidamento di reparto al SUAP e quindi è C che somministra nell’immobile. Preciso che il contratto tra B e C non è stato sottoscritto da A, mentre richiama nelle premesse il contratto d’affitto d’azienda tra A e B.

Adesso, A e C intendono risolvere consensualmente il reciproco contratto di affitto di ramo d’azienda, di tale intenzione B ha notiziato C il quale, da quanto riferito, non intende però abbandonare l’immobile.

Quando A e C risolveranno il contratto, A presenterà comunicazione di subentro per reintestazione e verosimilmente segnalerà all’Ente che l’attività nel locale è svolta da C il quale non avrebbe, a suo dire, titolo per esercitare essendo decaduto il contratto d’affitto che era la base per la sussistenza del contratto di somministrazione.

L’operatore A chiederà quindi al Comune di fare una ordinanza a C di sospensione dell’attività di somministrazione, non avendo più C un titolo valido.

Tale ordinanza sarebbe legittima, oppure l’Ente non è tenuto a farla? Il mio dubbio infatti riguarda il fatto che C, quando ha iniziato l’attività, aveva i requisiti per svolgerla, e la rescissione unilaterale del contratto di appalto di servizi tra B e C potrebbe essere illegittima, non avendo B forse rispettato le relative clausole contrattuali di rescissione… In sostanza vorrei evitare di esporre l’Ente alle questioni interne tra queste tre parti.

Grazie per le risposte

La questione è tutta demandata al diritto privato e all’eventuale giudice ordinario. Tendenzialmente, in questi casi, il comune deve attender il giudicato ed è bene che non metta bocca con ordinanze chieste da Tizio o da Caio: il comune NON PUÒ SOSTITUIRSI AL GIUDICE CIVILE. Il comune interviene d’ufficio quando si verifichino, ad esempio, le ipotesi di decadenza legale: se l’esercizio restasse chiuso per un anno (ad esempio) a prescindere se durante il periodo di sospensione siano intervenuti subingressi, deve sancire la decadenza del titolo. Io mi limiterei alla verifica delle ipotesi legali senza arrogarsi l’onere di stabilire, in via civilistica, chi sia il possessore dell’azienda esercente.

Due incisi: quando dici “Adesso, A e C intendono risolvere consensualmente il reciproco” intendi A e B, vero?

Inoltre, non mi torna l’affidamento di reparto. Questo poteva essere motivo di rigetto del subingresso fra B e C: presupposto non valido del passaggio aziendale. Ma ormai…

Se ho ben capito, l’attività è unica e c’è stata una successione di esercenti. Se fosse così, per quanto manchi una definizione univoca di reparto, la LR n. 62/2018 la cosa sdarebbe molto discutibile. Il codice del commercio della Regione Toscana ne fornisce i connotati all’art. 91 relativamente alla materia del commercio al dettaglio in sede fissa. Si veda, fra le altre, la disposizione di cui al comma 4: “Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato, non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato e rispettare lo stesso orario di attività dell’esercizio principale”.

Si comprende, quindi, che il reparto commerciale è, necessariamente, una parte di una attività commerciale più ampia (in termini logici: un sottoinsieme, ovvero l’insieme contenuto in un altro). Detto questo, se l’esercizio della somministrazione per il quale è stato dichiarato il subingresso rappresentasse l’intero esercizio commerciale, non potrebbe essere una parte di qualcosa più ampia.

Grazie delle risposte esaustive.

confermo che intendevo dire A e B, nella risoluzione dell’affitto d’azienda, è stato un refuso

Preciso che l’affitto d’azienda tra A e B riguarda un intero compendio che è sia il ristorante di cui trattasi che un albergo sovrastante di cui non avevo fatto menzione per semplificare; mentre l’affido di reparto ha riguardato soltanto la somministrazione.

Grazie
Alessandro

Ok. Però ci sarebbe anche da rilevare che la somm.ne è sottoposta a titolo abilitativo che mantiene la valenza di abilitazione ex art. 86 TULPS. In quanto tale, deve essere qualcosa di “personale”, vedi art. 8 TULPS. Nonso quanto la comunicazione di affidamento fatta direttamente dall’affidante possa assolvere a questa prorogativa. Vabbe’… questione di lana caprina