Subingresso-adempimenti

REGIONE PUGLIA- La società X subentra alla società Y con atto del 21.12.2023, esercente l’attività di Albergo-Ristorante-Bar.

La società Y, in data 22.03.2024, denuncia al solo SUAP (SCIA) detto subingresso.

La competente Camera di commercio ci comunica di aver chiesto alla società X la presentazione della pratica di cessazione della predetta attività, concedendo alla stessa, 30 gg. di tempo.

Nei 30 gg. concessi, non viene presentata nessuna comunicazione alla Camera di commercio, per cui quest’ultima, chiede a questo ufficio di effettuare gli opportuni accertamenti notiziando la stessa circa la titolarità attuale della suddetta attività , con particolare riferimento all’eventuale cessazione dell’attività da parte della società X.

Mi può indicare, anche in via breve, a quali adempimenti hanno mancato le due società, e quale dovrebbe essere la nostra risposta in merito?

Grazie e mille saluti.

Posso dire che una mancata comunicazione di cessazione sarebbe sanzionata in via amministrativa pecuniaria. Questo sempreché vi sia una disposizione regionale che prevede l’ipotesi sanzionatoria in relazione al mancato adempimento comunicativo. Quindi, la verifica da fare è sulle leggi regionali che disciplinano l’attività di albergo e quella di somministrazione di alimenti e bevande.
Non comprendo bene i passaggi fra X e Y. Se X subentra a Y, sarebbe X a dover fare la comunicazione di subingresso e Y a fare quella di cessazione. Tuttavia, a fronte di una comunicazione di subingresso (non una SCIA ma una comunicazione ex d.lgs. n. 222/2016), la cessazione del cedente può essere omessa dato che la citazione del contratto di trasferimento aziendale (atto pubblico) all’interno della comunicazione amministrativa danno alla PA competente i sufficienti elementi per dare seguito alla pratica.

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