Subingresso attività commerciale Regione Toscana

Chiedo cortesemente chiarimenti in merito all’applicazione dell’art.90 della Legge Regione Toscana 62/2018 “Subingresso”.
A cessa un contratto di affitto con B e ne attiva uno nuovo con C:

  1. al comma 3 il termine “contestualmente” come deve essere interpretato? Nel senso che gli accordi tra A, B e C devono essere inclusi in un unico atto notarile? Oppure è possibile un’interpretazione più “elastica”, come nel caso in cui il primo contratto giunga alla naturale scadenza e dopo un certo periodo di tempo ne venga stipulato uno nuovo da parte del titolare con un’altra impresa? In sostanza in quali casi viene ritenuta indispensabile la reintestazione del titolo da parte del titolare?
  2. nel caso ricorra la situazione del comma 3 il subingresso viene effettuato direttamente da C su B?
    Ringrazio anticipatamente.

La questione della re-intestazione viene da lontano. Sul vecchio forum Omniavis sono anni che andavamo dicendo che la re-intestazione era un passaggio inutile. Il proprietario di azienda, al più, deve procedere a comunicazione di re-intestazione se re-avvia lui l’attività. Chiaramente, restano ferme le ipotesi de decadenza del titolo per inattività oltre il termine legale consentito. Più recentemente, anche il MiSE e la Regione hanno preso atto della cosa. Quindi, in conclusione, quando un conduttore interrompe un contratto di affitto di azienda, il proprietario della stessa può procedere, entro il termine decadenziale, a trovare un altro conduttore con il quale fare un nuovo contratto. In questo caso, il proprietario non deve presentare niente ma sarà il secondo conduttore comunicare il subingresso (nei confronti del dante causa proprietario), così come aveva fatto, a suo tempo, il precedente conduttore. Fra i due conduttori non c’è il subingresso perché non c’è contratto. Il subingresso segue il contratto di affitto di azienda, quindi è il proprietario che cede l’azienda all’affittuario.
Potrei citare il caso del sub-affitto di azienda ma lasciamo perdere…

Detto questo, la regione toscana , in modo inspiegabile (si comprende la ratio ma in punta di diritto mi sembra una bestemmia amministrativa) ha distinto la questione dicendo che nel commercio su AAPP è necessaria la re-intestazione nel caso citato. Quindi una bottega no ma un banco del mercato sì. Suggerisco di adottare un regolamento comunale ulteriormente semplificato rispetto alla LR così da togliere la discriminazione.

Grazie.
Un’ultima precisazione cortesemente: come si deve comportare amministrativamente B, cioè il primo conduttore? Immagino che il termine decadenziale di 12 mesi abbia inizio proprio dalla cessazione di quel contratto di affitto, pertanto non ricorrendo la re-intestazione da parte del titolare (A), resta un po’ difficile riuscire a “tenere le fila” della situazione cronologicamente.