Subingresso/avvio + sospensione

Buongiorno,

Un’impresa in possesso di titolo abilitativo per il commercio alimentare in es. di vicinato ha sospeso la propria attività per 12 mesi in linea con la legge Toscana 62/2018, non avendo la disponibilità del fondo che ha dichiarato nella SCIA. Tra pochi giorni scade questo periodo di sospensione (non prorogabile) e l’impresa chiede se a seguito di subingresso di altra impresa, quest’ultima potrà poi contestualmente effettuare una sospensione a sua volta (di altri 12 mesi). La sospensione in questo caso si potrebbe “rinnovare” perchè in capo ad una differente impresa?

In caso negativo, se invece la prima impresa facesse una cessazione e la seconda presentasse una SCIA di avvio, in questo caso potrebbe questa effettuare la sospensione?

Premesso che non trovo ragionevole subentrare acquistando un ramo d’azienda oggi, sapendo che tra poche settimane scadranno i termini per la sospensione e la prima impresa sarà quindi costretta a cessare, credo che questi soggetti siano ancorati ad una vecchia concezione dell’attività, quando erano contingentate e si parlava di licenze e non di titoli abilitativi liberalizzati.

Grazie a chi mi potrà fornire utili consigli.

No, sarebbe solo un modo per eludere la legge. Vedi TAR Roma n. 3/2016: laddove una licenza di somministrazione alimenti e bevande venga trasferita dal precedente titolare ad un soggetto subentrante, la relativa voltura (che dipende dalla regolamentazione amministrativa del titolo) comporta la piena continuità della situazione giuridica trasferita nei confronti della PA (che, del resto, è anche quanto prospettano nelle loro difese le parti ricorrenti, specie nei motivi aggiunti). In questo senso, il titolo è circolante nelle condizioni che risultano dalla regolamentazione amministrativa applicabile, e quindi sommando in capo ai diversi titolari il periodo massimo di sospensione dell’attività per dodici mesi: altrimenti opinando sarebbe davvero semplice eluderne le prescrizioni, semplicemente cedendo la licenza e così potendo contare su una sospensione praticamente indeterminata.

A mente della LR 62/2018, alla SCIA ex novo deve seguire l’avvio dell’attività entro 180 gg pena la decadenza

Infatti…