Subingresso commercio di vicinato con modifiche

Buongiorno,
un’impresa comunica il subingresso in un’attività di commercio al dettaglio alimentare. L’attività precedente riguardava tutti i generi alimentari (e, pertanto, era stato indicato un preposto); nella nuova pratica di subingresso viene dichiarato che la vendita di generi alimentari si riferisce solo a pastigliaggi ed è esercitata in forma residuale rispetto all’attività prevalente. La domanda è la seguente: può configurarsi un’ipotesi di subingresso con modifiche alla tipologia di attività produttiva oppure è necessario, in tal caso, anche nell’ottica di valutare la compatibilità ai requisiti edilizi e urbanistici, passare da un nuovo avvio?

Grazie mille

Temo di non avere ben compreso…

Le norme vigenti prevedono solo due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Parli di quella che era un’attività di commercio al dettaglio alimentare. Cosa vuol dire che dopo il subingresso “la vendita di generi alimentari si riferisce solo a pastigliaggi ed è esercitata in forma residuale rispetto all’attività prevalente”? Quale sarebbe l’attività prevalente? Hanno inserito anche la vendita di prodotti non alimentari?

Perché il subingresso in un esercizio di vicinato, anche ammesso che si intenda modificare il settore merceologico, richiederebbe di “passare da un nuovo avvio” per valutare la compatibilità ai requisiti edilizi e urbanistici?

Si può parlare di subingresso per atto tra vivi se a seguito di contratto di compravendita, donazione, usufrutto, comodato o affitto d’azienda avviene il trasferimento di gestione o titolarità di una azienda da un soggetto “cedente” ad un altro “cessionario”.
Vi è cessazione e nuovo avvio se due aziende, che non hanno alcun rapporto tra loro, semplicemente si “succedono” nell’utilizzo dei medesimi locali.

Sul portale STAR, quando viene comunicato l’avvio o anche il subingresso in un’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari viene chiesto di specificare se l’attività di vendita alimentare si riferisce esclusivamente a pastigliaggi ed è residuale rispetto a quella prevalente (mi viene in mente, ad esempio, un’attività artigianale di panificazione), oppure se viene esercitata con riferimento a tutti i generi alimentari (in tal caso è richiesto il possesso del requisito professionale). Nella licenza in cui il nuovo soggetta subentra la vendita alimentare non era limitata solo ai pastigliaggi; il subentrante, invece, varia questo aspetto e comunica che l’attività di vendita al dettaglio si riferirà a tutti i generi alimentari e non è residuale ad altra attività prevalente. Mi chiedo se ciò sia possibile proprio per il motivo cui avevi accennato: se prima l’attività commerciale era prevalente a quella artigianale e ora è il contrario potremmo avere potenzialmente un mutamento della destinazione d’uso del locale, no? Per questo mi domandavo se dovesse fare un nuovo avvio e non un subingresso. Non so se sono stato più chiaro.

Grazie mille

Se ho dedotto bene:

  • il soggetto cedente operava a seguito di SCIA per un esercizio di vicinato di generi alimentari (attività prevalente) + (forse, ma la cosa non è chiara…) SCIA per attività artigianale di panificio;

  • il soggetto cessionario subentra sia nell’esercizio di vicinato (ma, non avendo verosimilmente i requisiti professionali, si limiterà esclusivamente alla vendita di pastigliaggi avvalendosi di qualche deroga regionale) che nell’attività artigianale di panificio (che a questo punto diventa attività prevalente);

  • se la nuova attività prevalente (artigianale) determina un mutamento della destinazione d’uso non compatibile con gli strumenti urbanistici comunali, come si può agire?

Se il subingresso prevede una semplice comunicazione e non è possibile intervenire con i consueti strumenti previsti dall’art. 19 della legge 241/90, proverei con quelli forniti dal DPR 380/01 (trattandosi di un problema di natura urbanistica).

Ovviamente se il soggetto cedente NON aveva un’attività artigianale di panificio le cose cambierebbero in modo sostanziale…

  1. il soggetto cedente operava in forza di una SCIA per un esercizio di vicinato di generi alimentari (attività prevalente) e svolgeva attività di panificazione (all’epoca non era ancora prevista la SCIA per questo tipo di attività);
  2. esatto. Volevo capire se si può configurare un’ipotesi di subingresso con modifica della tipologia di attività (si passa dalla vendita generica di generi alimentari in forma prevalente alla vendita di soli pastigliaggi in via residuale). Approfitto anche per chiedere un chiarimento rispetto all’opportunità di far presentare una pratica per la panificazione (che ritengo necessaria, soprattutto per quanto concerne la comunicazione del responsabile dell’attività produttiva). La legge regionale 11/2018 assoggetta il subingresso alla comunicazione. Farei, quindi, presentare una pratica di subingresso in una attività originariamente libera (non esiste, infatti, un titolo antecedente).
  3. perfetto.

Grazie

Non mi risulta che in passato l’attività di panificazione fosse libera…

La legge 31 luglio 1956, n. 1002 prevedeva un’autorizzazione rilasciata dalla Camera di Commercio, che dopo il D.L.vo 112/1998 si intendeva assentita con il silenzio-assenso (ma la pratica andava comunque inoltrata).

In ogni caso, vista la nuova disciplina prevista dall’art. 4 del D.L. 223/2006 e da eventuali leggi regionali, mi pare opportuno che nel vostro caso venga presentata una pratica completa (SCIA che vale anche come notifica per la registrazione ex art. 6 del Reg. CE 852/2004) e non una semplice comunicazione di subingresso.

Sì, volevo dire che non abbiamo un titolo precedente a livello di Ufficio SUAP in quanto attività risalente nel tempo.
Condivido il resto. Grazie