Subingresso commercio su aree pubbliche regione toscana

Buonasera,
a seguito di subentro per acquisto posteggio su aree pubbliche in Comune della Regione Toscana, ho presentato tramite portale star, la pratica di subentro da parte del subentrante allegando copia della certificazione notarile, nella pratica come data di avvio attività ho inserito la data dell’atto, essendo la pratica presentata con data successiva all’atto notarile il Comune mi ha sospeso la stessa poichè nell’art. 90 della legge regionale è stata soppressa la lettera a che prevedeva la comunicazione entro 60gg dall’atto del trasferimento.
Altri Comuni sempre della regione Toscana hanno sempre accettato la comunicazione con l’indicazione di avvio con la stessa data dell’atto notarile.
Preso atto di questo il subentrante dall’atto del trasferimento e fino a quando non viene presentata la comunicazione al Comune il subentrante non può esercitare l’attività?
Onestamente non capisco la norma, in tal caso c’è un atto notarile di trasferimento di proprietà con l’intenzione da parte dell’acquirente di svolgere l’attività in quel posteggio che senza acquisto non potrebbe.
Ringrazio in anticipo per la gentile risposta che mi fornirete.

Sì, nel 2020, con LR 68/2020, la disposizione sulla “comunicazione” di subingresso è stata modifica

PRIMA (art. 90, comma 6 della LR 62/2018)

  1. La comunicazione di cui al comma 2 è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare.
    a) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio;
    b) entro un anno dalla morte del titolare.

DOPO

  1. La comunicazione di cui al comma 2 è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare.

In pratica, non cambia nulla se non il fatto che il subentrante può presentarla anche dopo i 60 gg dalla data dell’atto. Sia prima che dopo, vale comunque la condizione: prima dell’avvio effettivo dell’attività.

Quindi, il comune, potrebbe sanzionare se la comunicazione di subingresso fosse presentata dopo l’avvio effettivo. In ogni caso, sarebbe una comunicazione ricevibile (anche se sanzionabile). In altre parole, non credo che il comune abbia “sospeso”. In questo caso, non sarebbe più possibile presentare una comunicazione di subingresso?

Grazie, tecnicamente l’indicazione della data dell’avvio effettivo deve essere contestuale alla data della presentazione della pratica o una data successiva, altrimenti la pratica è sanzionabile.