Subingresso in attività commerciale su area pubblica e marca da bollo sulla concessione di posteggio

In una risposta ad un quesito formulato lo scorso anno, il Dott. Maccantelli ha scitto giustamente che il subingresso in attività di commercio su aree pubbliche non è soggetto a rilascio di un provvedimento espresso (autorizzazione) e quindi, come tale, non c’è necessità di marca da bollo.
Però, a mio parere, le norme assoggettano a comunicazione unicamente l’autorizzazione e non già la concessione di posteggio. Quindi chiedo: “Quest’ultima in caso di subingresso deve comunque essere rilasciata e quindi si applica il bollo oppure segue la stessa sorte dell’autorizzazione per la quale basta la comunicazione e non necessita del bollo”?
Grazie per l’attenzione

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul concetto di subingresso nelle attività commerciali su aree pubbliche. Il subingresso è un istituto giuridico che permette il trasferimento di un’attività commerciale da un soggetto ad un altro. Nel contesto delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, il subingresso implica il trasferimento della concessione stessa.

La normativa di riferimento per il subingresso in attività di commercio su aree pubbliche è il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) e la legge 241/1990 sulla procedura amministrativa, oltre alle normative comunali specifiche che possono regolamentare dettagliatamente la materia.

In generale, la concessione di un posteggio su area pubblica è un atto amministrativo discrezionale e vincolato, che può essere soggetto a rinnovo, revoca o trasferimento. Il subingresso, in particolare, non è equiparabile a una nuova concessione, ma piuttosto al trasferimento di una concessione già esistente.

Per quanto riguarda l’applicazione della marca da bollo, la normativa fiscale (D.P.R. 642/1972 e successive modifiche) stabilisce che gli atti amministrativi soggetti a registrazione sono anche soggetti all’imposta di bollo. Tuttavia, se il subingresso è regolato da una semplice comunicazione senza che vi sia un rilascio di un nuovo provvedimento amministrativo espresso, potrebbe non essere necessaria l’applicazione della marca da bollo.

Esempio concreto: se un comune prevede che per il subingresso in una concessione di posteggio sia sufficiente una comunicazione da parte dell’interessato, senza che l’amministrazione debba rilasciare un nuovo atto formale, allora su tale comunicazione non dovrebbe essere applicata la marca da bollo. Se invece il comune emette un nuovo atto formale che attesta il subingresso, questo potrebbe essere soggetto a imposta di bollo.

Conclusione sintetica: il subingresso in una concessione di posteggio su area pubblica potrebbe non richiedere l’applicazione della marca da bollo se è regolato da una semplice comunicazione e non comporta il rilascio di un nuovo provvedimento amministrativo espresso. Tuttavia, la prassi amministrativa può variare in base alle normative comunali e alle interpretazioni degli uffici competenti.

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Bibliografia:

vedi anche qua: Subingresso autorizzazione commercio tipo A