Subingresso in attività di Noleggio con conducente

Premesso che a seguito della Deliberazione della G.R. Sardegna n. 32-55 del 08.08.2019, avente per oggetto “Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento” non è più obbligatorio, per la regione Sardegna, avere l’autorimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, infatti la sede operativa e la rimessa del vettore esercente il servizio di noleggio con conducente possono essere collocate in un qualunque comune della Regione, a prescindere dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Ora, nel caso concreto, abbiamo ricevuto una pratica di subingresso per acquisto dell’azienda relativa ad una delle due uniche attività a suo tempo autorizzate da questo Comune. La ditta subentrante, nella documentazione presentata, ha indicato che la sede dell’autorimessa è nel proprio comune, che dista qualche centinaio di chilometri dal nostro che ha rilasciato l’autorizzazione. Sulla base della suddetta deliberazione regionale la pratica sembrerebbe corretta. Dall’atto notarile l’oggetto del subingresso riguarda l’acquisto dell’azienda avente sede nel nostro comune in Via _______, e l’acquisto dell’autoveicolo per trasporto di persone, mentre invece risulterebbe escluso il locale adibito a sede dell’azienda nonché ad autorimessa. Il dubbio rimane sul fatto che l’autorimessa sia stata esclusa dal subingresso: ciò è legittimo?. A questo punto la domanda sorge spontanea: che senso ha che i Comuni determinano il numero di veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente attraverso una metodologia di calcolo del fabbisogno basata su alcune variabili socio economiche territoriali tra le quali ad esempio: il numero di titolarità già operanti - entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio - estensione territoriale - presenza di poli produttivi, servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel comune - offerta di strutture ricettive e presenze turistiche, ecc. , come stabilito nelle linee guida di cui alla citata deliberazione 32-55, quando poi una ditta che ottiene o acquista la licenza in un Comune, rilasciata sulla base dei predetti criteri, trasferisce la sede e la rimessa in altro Comune, dove magari detto servizio risulta inflazionato, peraltro senza che il Comune di destinazione ne venga a conoscenza, creando nel contempo un disservizio nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
È particolarmente gradita una vostra opinione al riguardo.

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La DGR citata fa seguito alla Legge 21/92. E’ la legge, art. 3, comma 3, che autorizza, in Sardegna e Sicilia, la deroga alla territorialità comunale delle rimesse. Vedi anche comma 4‐bis dell’ art. 11.

Io non sindacherei il contratto secondo dinamiche di diritto privato. Se il notaio ha sancito il trasferimento aziendale, la PA può prenderne atto e procedere con la voltura amministrativa previa verifica dei requisiti necessari all’esercizio dell’attività in capo al subentrante. Data la deroga per Sardegna e Sicilia, non vedo problemi di sorta neppure da un punto di vista amministrativo.

Per il resto posso dirti che la normativa taxi/ncc è ormai connotato da evidenti problemi applicativi e interpretativi. E’ anacronistica e frutto di compressi estremi che hanno portato ad illogicità come quella che citi ma tant’è.