Subingresso in attività di somministrazione

Buongiorno,
in caso di subentro in attività di sab sita in centro storico, dove esiste un servizio igienico per i clienti non accessibile ai disabili il subentrante deve adeguarsi alla normativa o mi attengo al regolamento edilizio comunale?
Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

In materia di accessibilità per i disabili, la teoria generale del diritto prevede che le strutture aperte al pubblico debbano garantire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti anche alle persone con disabilità. Questo principio è sancito da varie normative, sia a livello nazionale che internazionale, e mira a promuovere l’inclusione e l’uguaglianza di opportunità.

Norme relative alla teoria:

  • Legge 9 gennaio 1989, n. 13: “Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
  • Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 311: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 259, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
  • Legge 24 marzo 2001, n. 67: “Misure per la tutela giuridica delle persone disabili vittime di discriminazioni”.

Inoltre, il Codice dell’Edilizia (o regolamento edilizio comunale) può contenere disposizioni specifiche relative all’accessibilità, che devono comunque essere in linea con la normativa nazionale.

Esempio concreto:

Se un esercizio commerciale situato in un centro storico non dispone di un servizio igienico accessibile ai disabili, il subentrante dovrà valutare la situazione alla luce delle normative vigenti e del regolamento edilizio comunale. Se la legge prevede l’adeguamento, questo dovrà essere realizzato, a meno che non siano previste specifiche esenzioni o deroghe per edifici storici o per particolari condizioni strutturali.

Conclusione sintetica:

Il subentrante in un’attività commerciale deve verificare la conformità dell’esercizio alle normative sull’accessibilità per i disabili. Se necessario, dovrà adeguare la struttura, a meno che non siano applicabili esenzioni previste dalla legge o dal regolamento edilizio comunale.

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Bibliografia:

tendenzialmente no. In sintesi, a prescindere da casi particolari, la normativa (vedi legge 13/89 e DM 236/89) si applica:

-agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;

-agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;

-alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;

-agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Le stesse prescrizioni si applicherebbero anche al caso di un cambio destinazione uso. Su questo ultimo punto vedi l’art. 24, comma 6 della legge n. 104/1992.

In sintesi, senza ristrutturazione o cambio d’uso, non si può dichiarare l’inagibilità del locale. In ogni caso, se il subingresso non comporta modifiche, dà continuità alla situaizone giuridica precedente