Subingresso in gioielleria (Esercizio di vicinato) - Regime amministrativo

Buongiorno, volevo un confronto sul regime amministrativo da applicarsi al subingresso in un vicinato che si occupa della vendita di preziosi.
La Tabella A del DLGS 222/2016 prevede per l’AVVIO, il TRASFERIMENTO e L’AMPLIAMENTO di un vicinato la presentazione di una SCIA, precisando che per le casistiche di cui alla sottosezione 1.10 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. Il punto 35 della sottosezione 1.10 prevede per i preziosi, appunto, la cd SCIA CONDIZIONATA, con richiesta di autorizzazione alla questura.
Per il subingresso in esercizio di vicinato, la tabella A prevede il regime della COMUNICAZIONE, e NON richiama all’applicazione dei regimi particolari di cui alla sottosezione 1.10. Inoltre, nell’introduzione alla tabella A, nel capo dedicato all’efficacia della Comunicazione, si legge “Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attivita’ siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato puo’ presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico.” Tutto ciò premesso Vi chiedo se, alla luce della normativa richiamata, nel caso di Subingresso in un vicinato che vende preziosi, l’utente sia comunque obbligato a far passare la richiesta di rilascio di autorizzazione di PS dal SUAP (come per l’avvio), o se possa invece autonomamente richiederla in Questura.

Grazie.

In Veneto le Questure non si sono ancora adeguate e gli utenti si recano di persona per queste pratiche con il cartaceo …il portale Suap non sanno neanche cosa è. Non sapendo da dove scrivi verifica con la Questura locale.