Subingresso media struttura di vendita alimentare e non alimentare a seguito di fitto di ramo di azienda. Autorizzazione

La società XXX Srl cede in affitto un ramo d’azienda comprendente una media struttura di vendita alimentare e non alimentare avente una giusta autorizzazione rilasciata dal comune e presenta una SUAP di chiusura di ramo d’azienda. La società YYY Spa (affittuaria) presenta una SUAP di Subingresso in attività di media struttura di vendita alimentare non alimentare a seguito del contratto di affitto di ramo d’azienda. L’autorizzazione intestata alla società XXX Srl dovrà essere reintestata alla società YYY Spa? O, per quest’ultima, al fine di esercitare la propria attività, basta l’avvenuta comunicazione presentata al SUAP?

Basta la comunicazione. Ci mancherebbe…

Dal lato amministrativo, il subingresso si sostanzia in una “comunicazione” di subingresso. Neppure una SCIA ma solo una mera comunicazione che, con efficacia immediata, assolve a tutte le valenze abilitative. Se Tizio comunica il subingresso nel ramo di azienda di Caio, ai fini amministrativi c’è continuità di esercizio e abilitativa, è come se fosse una mera sostituzione soggettiva: tutto ciò che giuridicamente gravita sul qual ramo d’azienda resta in piedi senza modifiche. La PA si limita a verificare i requisiti personale del subentrante e, nel caso, intervenire in via ostativa se non li avesse.

Eventuali prese d’atto o formali volture sono un di più che non hanno valore provvedimentale dato che il soggetto è già abilitato con la comunicazione ad efficacia immediata. Per il comune è, nei fatti, un problema di back-office nel tracciare la variazione della concessione a seguito della comunicazione.

Per i principi in merito vedi anche il d.lgs. n. 126/2016, oltre che il d.lgs.vn 222/2016. La “comunicazione “ è una fattispecie amministrativa autonoma: cosa ben diversa dalla domanda di voltura (che dovrebbe essere in bollo).