Buongiorno,
abbiamo il seguente caso: il legale rappresentante di snc titolare di licenza di pubblico spettacolo artt. 68/80 tulps per attività di discoteca è deceduto. La snc ha un altro socio, che ha co,unicato per ora di gestire a titolo provvisorio l’attività.
Applicando l’articolo 12 bis del R.D. 635/1940, pare che i termini per continuare la gestione provvisoria dell’attività siano molto brevi (e inferiori ai termini di legge, previsti per la definizione della successione).
Art. 12-bis.
…Nel caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta del titolare di un’impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l’attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell’attività se l’interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall’articolo 17-ter della legge***
Chiedo se, in attesa della definizione dela pratica di successione, vi siano interpretazioni estensive che che possano consentire un termine più ampio della gestione a carattere provvisorio.
Grazie