Subingresso nell'attività di commercio su posteggio - voltura della concessione

Scrivo perchè dalle risposte a diversi quesiti formulati sia in questa comunità che sul vecchio forum, oltre che dalle sentenze di alcune commissioni tributarie regionali, ero giunta alla conclusione che la voltura della concessione di posteggio in area di mercato dovesse essere considerata come un atto interno (anche se consegnato all’interessato, come specificato dal dott. Chiarelli) emesso d’ufficio per aggiornare l’atto originario.
Tuttavia, dal concfronto con alcuni colleghi, ora mi sorgono dei dubbi che ritengo fondati:
premesso che la L.R. in materia di commercio della regione da cui scrivo dispone che “Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell’assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell’azienda comporta anche quello del posteggio” ma, considerato anche il fatto che la concessione di suolo pubblico è un procedimento discrezionale del Comune anche quando si tratta di voltura, come può quest’ultima essere sottratta al regime dell’autorizzazione?
E’ sufficiente quella disposizione di legge per inibire il potere discrezionale del comune? Accertata la regolarità della cessione del ramo d’azienda comprendente la concessione e il possesso dei requisiti da parte del subentrante, il comune è obbligato ad “accettare” e registrare d’ufficio il trasferimento della titolarità della concessione di posteggio?
Ringrazio fin d’ora per i chiarimenti che saprete darmi.

A parere mio sì. Al netto della verifica di eventuali incompatibilità personali che non possono impedire il subingresso nel suo complesso (anche per l’esistenza di posizioni debitorie nei confronti del comune – da verificare in base a LR e regolamento comunale – vedi anche l’art. 15-ter del DL n. 34/2019), il contratto di trasferimento di azienda produce, nei fatti, una mera sostituzione soggettiva nella conduzione di quella azienda. Ciò che gravita nella sfera giuridica aziendale resta intatto, l’impresa subentrante prende quell’azienda e la gestisce senza soluzione di continuità: i termini della relativa concessione restano quelli, non si rinnovano né variano.
Rammenta che la procedura di subingresso è una mera comunicazione a efficacia immediata. Eventuali prese d’atto o formali volture sono un di più che non hanno valore provvedimentale dato che il soggetto è già abilitato con la comunicazione. Per il comune è, nei fatti, un problema di back-office nel tracciare la variazione della concessione a seguito della comunicazione.

Grazie mille per il chiarimento