SUBINGRESSO nelle "licenze" di somministrazione di alimenti e bevande

Il sig. X (persona fisica) e’ titolare dal 1960 di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
A partire dal 1977 affitta a piu’ riprese l’esercizio (vengono stipulati regolari contratti di affitto d’azienda) a diversi gestori , facendo ogni volta precedere l’affitto da una reintestazione della “ licenza “ a proprio nome.
In costanza dell’ ultima gestione il sig. X muore (siamo nel 2010) , gli succedono 2 figli , nulla viene presentato al Comune . La gestione ha termine il 31.12.2020 con la comunicazione di cessazione attivita’ da parte dell’ affittuario.
Gli eredi iniziano la ristrutturazione dell’ esercizio che dura, anche per le problematiche legate al covid, il rallentamento delle forniture ecc. fino al termine del 2022 e dunque ben oltre l’anno di sospensione
Dal punto di vista amministrativo non c’e’ stata da parte degli eredi nessun tipo di comunicazione al Comune , ne’ il Comune emette pronunce di decadenza/revoca ( di cosa poi, della licenza originaria ? )
Conclusi i lavori gli eredi vorrebbero riaffittare l’esercizio , sempre in AFFITTO D’AZIENDA a nuovo gestore e chiedono, sollecitati in questo dal notaio, una reintestazione della licenza originaria a proprio nome.
Onestamente, mi pareva di aver capito che a seguito dell’ entrata in vigore del D.Leg.vo 59/ nei casi in cui il titolare dell’ esercizio non intenda esercitare l’attivita’ l’istituto della reintestazione e’ diventato un formalismo del tutto inutile , essendo sufficiente la SCIA di subingresso dell’ affittuario, supportata dall’atto notarile.
A questo punto mi pongo degli interrogativi :
a) gli eredi erano in qualche modo tenuti a comunicare al Comune di essere divenuti i legittimi proprietari di quell’ azienda commerciale ?
b) avrebbero dovuto comunicare la sospensione dell’ attivita’ ( e chiedere una proroga motivata dopo i 12 mesi ? )
c) il Comune e’ tenuto a pronunciare la decadenza del titolo originario ?
d) Ma in ogni caso, al di la’ degli eventuali passaggi formali sopraindicati, non rientra forse nell’ esclusiva valutazione del Notaio accertare l’esistenza dell’ azienda commerciale e procedere con la stipula del contratto d’affitto , unico vero presupposto per la presentazione della SCIA di subentro ?

La re-intestazione è passaggio inutile ma da molti applicato

La re-intestazione è passaggio inutile ma da molti applicato

Da fare i conti ai sensi della normativa covid di cui all’art. 103, comma 2 del DL n. 18/2020 e vedere se si è superato l’anno.

Certo. Omniavis dice questa cosa da tempo. Alla fine anche il MiSE ne ha preso atto (non per merito di Omniavis, almeno credo :blush: ) Vedi la risoluzione n. 13477/2015:

Fermo quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito di codesto Comune, ossia se, alla scadenza di un contratto di gestione, l’originario titolare dell’attività che intenda cedere la gestione ad altro soggetto o a quello già affidatario, debba necessariamente procedere alla reintestazione, si evidenzia che la normativa nazionale in materia di commercio, in premessa citata, non dispone espressamente che il titolare dell’attività, alla scadenza del contratto, debba necessariamente procedere alla reintestazione prima di poter trasferire di nuovo la gestione ad altro soggetto o al medesimo.

Ciò significa, ad avviso della scrivente e salvo diversa espressa disposizione regionale, che è ammissibile che il soggetto, al quale è affidata la gestione, presenti la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, nella quale, ovviamente, deve indicare che il subentro è avvenuto a seguito di regolare affitto dell’attività.

Se non esercenti possono restare meri proprietari di azienda e se hanno solo quella possono anche evitare di iscriversi in CCIAA. Non sono tenuti a comunicare niente. È il caso che la normativa sui rinnovi delle concessioni AAPP ha cercato di scongiurare (a parere mio in modo statalista). Infatti, può accadere che il vecchio esercente vada addirittura in pensione restando mero proprietario di azienda , la quale azienda viene affidata alla gestione di un conduttore tramite contratto di affitto. In teoria, può continuare per sempre rinnovandosi di volta in volta i proprietari non esercenti e i conduttori (l’azienda è un insieme di cose commercializzabile come qualunque altra cosa).

Da verificare ai sensi della norma covid. In generale, da questo punto di vista, la chiave di lettura è oggettiva e non soggettiva. Se quell’unità locale cui si riferisce quel titolo abilitativo, sta chiusa per più di 12 mesi, allora il comune deve dichiarare la decadenza. In pratica, al di là degli aspetti privatistici (in teoria l’azienda è sempre contrattualizzabile ma non appetibile), con la dichiarazione di decadenza, si tratterebbe di un avvio ex novo. La richiesta di propoga è procedibile a fronte di motivi oggetti (meglio farla fare anche retroattiva e sanare la cosa)

direi di sì al netto delle sospensioni temporali del termine ai sensi della normativa covid. Questo previa comunicazione di avvio procedimento. E’ vero che lo dispone la legge ma il comune deve farlo altrimenti la decadenza non opera. Il comune potrebbe essere chiamato in sede giudiziale a render conto del perché non lo abbia fatto.

L’azienda esiste in ogni caso. Il fatto che potrebbe essere venuta meno un’abilitazione amministrativa non fa venir meno l’azienda nel suo complesso. Il Notaio potrebbe verifiare anche questo, magari il contraente ci ripenserebbe