Subingresso sala giochi art. 110 co. 6 e 7 TULPS

Buongiorno,
in caso di subingresso in una sala giochi con apparecchi di cui all’art. 110 co. 6 e co. 7, è possibile per il nuovo titolare sostituire gli apparecchi stessi senza variare il numero complessivo e neanche il rapporto fra le due tipologie di gioco?
Inoltre il subingresso nella titolarità dell’esercizio, senza aumento dell’offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della L.R. 57/2013 (come sostituito dall’articolo 4 della L.R. 4/2018) e non comporta l’obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.

Grazie e a presto.

Dai riferimenti della legge vedo che scrivi dalla TOSCANA.

La modifica normativa che citi nulla dice sul c.d. subingresso. A parere di chi scrive, come da sempre affermato, un esercente che subentra nell’attività di un altro esercente, il quale già deteneva legalmente degli apparecchi da gioco nel proprio locale ubicato nella cerchia dei 500 metri dai luoghi sensibili, può continuare a detenere gli apparecchi da gioco. Si può aggiungere che il nuovo esercente non può effettuare nuove installazioni, gli apparecchi CON VINCITE IN DENARO restano quelli.

Il nuovo esercente subentra nel contratto. Qualora il gestore stipuli formalmente un nuovo contratto con l’esercente subentrante, al solo fine di inserire i dati del nuovo esercente e di perfezionarlo con firma e data, non devono mutare le condizioni pattuite dal vecchio titolare, compresa la durata del contratto.

La sostituzione degli apparecchi prevista nel contratto è altrettanto ammissibile. La legge regionale, infatti, conferma: È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del r.d. 773/1931, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti