Buongiorno,
in caso di subingresso in una sala giochi con apparecchi di cui all’art. 110 co. 6 e co. 7, è possibile per il nuovo titolare sostituire gli apparecchi stessi senza variare il numero complessivo e neanche il rapporto fra le due tipologie di gioco?
Inoltre il subingresso nella titolarità dell’esercizio, senza aumento dell’offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della L.R. 57/2013 (come sostituito dall’articolo 4 della L.R. 4/2018) e non comporta l’obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.
Grazie e a presto.