Sui tempi di scadenza SCIA e sospensione

carissimi, una questione urgente sui tempi per sospendere per integrazione documenti una SCIA. La ricevuta dice entro 60 giorni l’amministrazione fa i controlli. La domanda è: si può sospendere una scia il giorno ultimo di scadenza procedimento dando ulteriori 30 giorni massimo come per la 241/90 o solo entro i primi 30? Io ritengo di si ma chiedo parere, perché impresa non ha ancora riscontrato una precendente pec per allegazioni necessarie. Grazie

Se le cose sono state fatte bene, la precedente richiesta di integrazioni documentali era l’applicazione di quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 19 L. 241/90: «Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime».

Se l’interessato non ottempera entro il termine previsto, allora si applica quanto indicato nella frase successiva: «In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata*».*

Ovviamente il divieto di esercizio dell’attività va comunicato in modo formale.

la richiesta integrazione era via PEC semplice (comunicazione da suap all’impresa) in fase istruttoria senza sospensione, ma oggi scade. cosa fare quindi oggi in attesa di riscontro? se non arriva? e se arriva il pomeriggio?

Le domande che dovreste farvi sono semmai:

  • “Che valore aveva la richiesta integrazione via PEC semplice (comunicazione da suap all’impresa)?”

  • “Era stata fatta ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell’art. 19 L. 241/90 e quindi, nel caso in cui l’impresa non ottemperasse alla richiesta, l’attività si deve intendere vietata?”

riscontro al SUAP da pec in arrivo fortunatamente