Sul principio dell’unicità dell’offerta. - Giurisprudenzappalti Sul principio dell’unicità dell’offerta. - Giurisprudenzappalti
TAR Lombardia Milano n. 1373/2026: il principio di unicità dell’offerta tra divieti e deroghe per beni complementari
CONTENUTO
Il sistema degli appalti pubblici si fonda sul principio di unicità dell’offerta, una regola cardine che impone a ogni operatore economico di presentare una sola offerta, sia sotto il profilo tecnico che economico. Tale offerta deve essere vincolante e non plurima, a garanzia della serietà della partecipazione e della parità di trattamento tra i concorrenti.
Attualmente, questo principio trova il suo fondamento normativo espresso nell’art. 17, c. 4, d.lgs. 36/2023. La ratio della norma è evitare che il concorrente possa sottoporre alla stazione appaltante una pluralità di soluzioni, lasciando a quest’ultima una scelta discrezionale che altererebbe la dinamica della gara.
Tuttavia, la giurisprudenza ha delineato un importante distinguo operativo. Come evidenziato dal Cons. Stato, sez. III, n. 2413/2022 e recentemente dal TAR Lombardia Milano, n. 1373/2026, il divieto riguarda le offerte alternative (dove una esclude l’altra), ma non preclude le cosiddette offerte cumulative. Queste ultime sono considerate ammissibili qualora i beni o i servizi offerti siano complementari e non si pongano in rapporto di mutua esclusione, permettendo così una visione d’insieme della proposta contrattuale senza violare l’unicità della stessa.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico di tale orientamento è la sanzione dell’esclusione per l’operatore che presenti più varianti non richieste o offerte alternative. Resta invece valida la presentazione di un’offerta che includa più componenti, purché funzionalmente collegate e complementari, assicurando così l’efficienza dell’acquisto pubblico senza compromettere la trasparenza della procedura.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale presidiare la fase di verifica delle offerte per rilevare la presenza di eventuali “offerte alternative” mascherate, che imporrebbero l’esclusione del concorrente per violazione dell’art. 17, c. 4, d.lgs. 36/2023. Una valutazione errata sulla complementarietà dei beni potrebbe esporre l’amministrazione a ricorsi giurisdizionali o a rilievi in sede di controllo.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della Disciplina dei Contratti Pubblici. È un istituto strettamente collegato ai principi di par condicio, trasparenza e segretezza delle offerte. La distinzione tra offerta alternativa (vietata) e complementare (ammessa) è un classico quesito da prova orale o scritta.
PAROLE CHIAVE
Appalti pubblici, unicità dell’offerta, art. 17 d.lgs. 36/2023, beni complementari, offerte alternative, codice dei contratti, giurisprudenza amministrativa.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 17, c. 4, d.lgs. 36/2023: norma che sancisce il dovere per il concorrente di presentare un’unica offerta vincolante.
- Cons. Stato, sez. III, n. 2413/2022: sentenza che chiarisce i confini del principio di unicità e la distinzione tra offerte.
- TAR Lombardia Milano, n. 1373/2026: pronuncia che ribadisce l’ammissibilità di offerte cumulative in presenza di beni complementari.
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