Egregio Dott. Chiarelli,
in relazione a una questione toccata nel mio precedente post del 7 maggio (Quesito di un concorso sul comma 1 dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)), non so se l’istanza di revisione del quesito del concorso, che ho inviato via PEC al responsabile del procedimento di selezione, si configuri o meno come ricorso gerarchico ma, non appena ricevuto il diniego all’accoglimento della stessa, mi sono interrogato proprio sulla possibilità di avvalermi di tale istituto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
A tal proposito, all’articolo 1 del Capo I (Ricorso gerarchico) detto decreto prescrive che:
“Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all’organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito; da parte di chi vi abbia interesse. Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti. La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l’indicazione del termine e dell’organo cui il ricorso deve essere presentato.”
Tuttavia, sebbene il comma 4, dell’art.3 (Motivazione del provvedimento) della L. 241/1990 dispone che:
“In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.”
il provvedimento di diniego (che nel precedente post le ho riportato integralmente) manca di tale indicazione.
Alla luce di queste norme il provvedimento di diniego che ho ricevuto fa sorgere svariate domande:
- È legittimo senza l’indicazione prevista dal comma 4, art. 3, L. 241/1990?
- La mancanza di tale indicazione, richiesta dall’art. 1 del D.P.R. 1199/1971, mi impedisce di avvalermi del ricorso gerarchico?
- Come sapere se hai sensi del predetto articolo il provvedimento di diniego in questione si configura come atto amministrativo definitivo o meno?
Naturalmente, nessuna delle domande menzionate sarebbe sorta se l’amministrazione avesse fornito le indicazioni previste dal comma 4, art. 3, L. 241/1990, anche solo, banalmente, specificando qualcosa come “contro il presente provvedimento non è ammesso ricorso” o “contro il presente provvedimento è ammesso ricorso esclusivamente nelle sedi giudiziarie amministrative”.
Da ultimo, in aggiunta alle sopraelencate domande, la lettura combinata dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 e del comma 4, dell’art. 3 (Motivazione del provvedimento) della L. 241/1990 sembrerebbe dare adito a un dubbio interpretativo.
In particolare, nell’ultimo periodo, l’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 specifica che “La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l’indicazione del termine e dell’organo cui il ricorso deve essere presentato.”, ossia che solo gli atti che sono suscettibili di ricorso ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 (“atti soggetti a”, infatti, dice) devono riportare nella comunicazione l’autorità a cui presentare il ricorso e il termine entro cui farlo. Viceversa, il comma 4, dell’art. 3 (Motivazione del provvedimento) della L. 241/1990 dice che: “In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.”, ossia tutti gli atti devono riportare tale indicazione (e non solo quelli soggetti a ricorso ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971).
Quindi, “in ogni atto” o solo “negli atti soggetti a”?
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
Cordiali Saluti
P.S. Non posso fare a meno di notare come la risposta automatica dell’IA - nella parte iniziale - abbia associato la norma del ricorso gerarchico all’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e il “regolamento sul procedimento amministrativo” al D.P.R. 1199/1971, nonostante sia vero il contrario e nonostante io non abbia commesso tale errore nella mia redazione,
Quando scrive l’IA, caveat lector!
