Sull’istituto del ricorso gerarchico (e sulla presenza o meno di una dissonanza tra il comma 4, dell’art. 3 L. 241/1990 e l’art. 1 del D.P.R. 1199/1971)

Egregio Dott. Chiarelli,

in relazione a una questione toccata nel mio precedente post del 7 maggio (Quesito di un concorso sul comma 1 dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)), non so se l’istanza di revisione del quesito del concorso, che ho inviato via PEC al responsabile del procedimento di selezione, si configuri o meno come ricorso gerarchico ma, non appena ricevuto il diniego all’accoglimento della stessa, mi sono interrogato proprio sulla possibilità di avvalermi di tale istituto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

A tal proposito, all’articolo 1 del Capo I (Ricorso gerarchico) detto decreto prescrive che:

Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all’organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito; da parte di chi vi abbia interesse. Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti. La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l’indicazione del termine e dell’organo cui il ricorso deve essere presentato.

Tuttavia, sebbene il comma 4, dell’art.3 (Motivazione del provvedimento) della L. 241/1990 dispone che:

In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.”

il provvedimento di diniego (che nel precedente post le ho riportato integralmente) manca di tale indicazione.

Alla luce di queste norme il provvedimento di diniego che ho ricevuto fa sorgere svariate domande:

  • È legittimo senza l’indicazione prevista dal comma 4, art. 3, L. 241/1990?
  • La mancanza di tale indicazione, richiesta dall’art. 1 del D.P.R. 1199/1971, mi impedisce di avvalermi del ricorso gerarchico?
  • Come sapere se hai sensi del predetto articolo il provvedimento di diniego in questione si configura come atto amministrativo definitivo o meno?

Naturalmente, nessuna delle domande menzionate sarebbe sorta se l’amministrazione avesse fornito le indicazioni previste dal comma 4, art. 3, L. 241/1990, anche solo, banalmente, specificando qualcosa come “contro il presente provvedimento non è ammesso ricorso” o “contro il presente provvedimento è ammesso ricorso esclusivamente nelle sedi giudiziarie amministrative”.

Da ultimo, in aggiunta alle sopraelencate domande, la lettura combinata dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 e del comma 4, dell’art. 3 (Motivazione del provvedimento) della L. 241/1990 sembrerebbe dare adito a un dubbio interpretativo.

In particolare, nell’ultimo periodo, l’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 specifica che “La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l’indicazione del termine e dell’organo cui il ricorso deve essere presentato.”, ossia che solo gli atti che sono suscettibili di ricorso ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 (“atti soggetti a”, infatti, dice) devono riportare nella comunicazione l’autorità a cui presentare il ricorso e il termine entro cui farlo. Viceversa, il comma 4, dell’art. 3 (Motivazione del provvedimento) della L. 241/1990 dice che: “In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.”, ossia tutti gli atti devono riportare tale indicazione (e non solo quelli soggetti a ricorso ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971).

Quindi, “in ogni atto” o solo “negli atti soggetti a”?

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

Cordiali Saluti

P.S. Non posso fare a meno di notare come la risposta automatica dell’IA - nella parte iniziale - abbia associato la norma del ricorso gerarchico all’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e il “regolamento sul procedimento amministrativo” al D.P.R. 1199/1971, nonostante sia vero il contrario e nonostante io non abbia commesso tale errore nella mia redazione,
Quando scrive l’IA, caveat lector!

Il Ricorso Gerarchico tra L. 241/1990 e D.P.R. 1199/1971

Quadro Normativo

Il ricorso gerarchico è uno strumento fondamentale nel panorama del diritto amministrativo italiano, disciplinato dall’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”). Questa legge ha introdotto importanti innovazioni nel procedimento amministrativo, garantendo ai cittadini il diritto di impugnare atti amministrativi presso l’organo gerarchicamente superiore. Il D.P.R. 1199/1971 (“Regolamento sul procedimento amministrativo”) rappresenta la normativa precedente, che, sebbene in parte superata, conserva rilevanza per aspetti non abrogati.

La Questione della Dissonanza

È importante chiarire che non esiste una vera e propria dissonanza normativa tra le due disposizioni. La L. 241/1990 ha modernizzato il sistema dei ricorsi amministrativi, mantenendo il ricorso gerarchico come strumento ordinario. L’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 stabiliva le modalità generali del procedimento amministrativo, mentre il comma 4 dell’art. 3 della L. 241/1990 specifica in modo più chiaro e garantista il diritto di ricorso gerarchico. In questo senso, la nuova normativa ha integrato e migliorato le disposizioni precedenti, senza annullarle completamente.

Caratteristiche Attuali

Il ricorso gerarchico consente al ricorrente di impugnare l’atto entro 30 giorni dalla notificazione, rivolgendo la propria istanza all’organo superiore. La L. 241/1990 ha rafforzato le garanzie procedimentali, prevedendo termini certi per la decisione e l’obbligo di motivazione delle stesse. Questo significa che l’organo superiore deve fornire una spiegazione chiara e dettagliata delle ragioni che hanno portato alla conferma o all’annullamento dell’atto impugnato. Inoltre, il ricorso gerarchico è un passaggio preliminare necessario prima di poter accedere al giudice amministrativo, rendendolo uno strumento cruciale per la tutela dei diritti dei cittadini.

CONCLUSIONI

In sintesi, il ricorso gerarchico rappresenta un’importante garanzia per i cittadini nei confronti dell’operato della pubblica amministrazione. La L. 241/1990 ha reso questo strumento più accessibile e trasparente, migliorando le condizioni di tutela dei diritti. È fondamentale che i dipendenti pubblici e i concorsisti comprendano appieno le modalità e le tempistiche di questo strumento, per poterlo utilizzare correttamente e garantire un servizio pubblico di qualità.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza del ricorso gerarchico è essenziale. Essi devono essere in grado di informare i cittadini sui loro diritti e sulle procedure da seguire in caso di contestazione di atti amministrativi. Inoltre, una corretta gestione dei ricorsi può contribuire a migliorare l’immagine della pubblica amministrazione e a garantire una maggiore fiducia da parte dei cittadini.

PAROLE CHIAVE

Ricorso gerarchico, L. 241/1990, D.P.R. 1199/1971, procedimento amministrativo, tutela dei diritti, pubblica amministrazione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • L. 241/1990, art. 3, comma 4
  • D.P.R. 1199/1971, art. 1

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