Sulla natura giuridica dell'Anci - Corte di Cassazione, SS.UU., 19/4/2021 n. 10244

Corte di Cassazione, SS.UU., 19/4/2021 n. 10244 \ 1x1

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\ 1x1 \ 27x18 Sulla natura giuridica dell’Anci

Nonostante ANCI veda attribuiti a sé anche compiti di natura tendenzialmente amministrativa, svolti su mandato e dietro finanziamento statale e il cui esercizio è regolato da norme di natura pubblicistica, l’assenza di un’espressa previsione normativa che la qualifichi come “ente pubblico” ai sensi dell’art. 4 della l. n. 70/1975, la forma giuridica prescelta e la sua funzione lato sensu sindacale, ossia di rappresentanza degli interessi dei comuni associati e di raccordo con il sistema centrale, inducono ad escludere che essa possa essere annoverata tra le pubbliche amministrazioni indicate nell’art. 1, c.2 del d.lgs.165/2001. Essa è un soggetto di diritto privato: lo statuto è inequivoco in tal senso, come si desume dal nomen iuris utilizzato, dal rinvio per la sua regolamentazione alle norme del codice civile, dalla sua struttura, dall’atto costitutivo inter vivos posto in essere dai comuni promotori; dalla libertà nella adesione e nella recedibilità degli associati. I suoi scopi sono stati individuati in quelli tipici delle associazioni di rappresentanza (come sindacati, o associazioni di categoria) che, attraverso la partecipazione in ogni sede nella quale si discutono questioni di interesse delle istituzioni locali rappresentate, coincidono con la tutela degli interessi degli associati. Sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze, ed è viceversa del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato. Ne consegue che, trattandosi di un soggetto di diritto privato e discutendosi della legittimità di atti non riconducibili all’esercizio di alcun pubblico potere, in mancanza di specifiche disposizioni normative contrarie, la procedura di convocazione dell’assemblea e di nomina del coordinatore regionale deve dichiararsi sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.

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