La Tutela Assicurativa del Rischio Lavorativo del Sindaco: Chiarimenti Normativi e Giurisprudenziali
CONTENUTO
La recente sentenza n. 22036 del 31 luglio 2025 della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha fatto luce sulla posizione del Sindaco in relazione alla tutela assicurativa per infortuni sul lavoro. Secondo la Corte, il Sindaco non è considerato un lavoratore tutelato dal Testo Unico n. 1124/1965, che regola gli infortuni sul lavoro. Questo significa che, in quanto figura elettiva, il Sindaco non rientra tra le categorie di lavoratori protetti da questa normativa.
Tuttavia, la situazione cambia per i Sindaci che si trovano in aspettativa non retribuita. In base all’art. 86, commi 1 e 2, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), a questi Sindaci è garantita la tutela assicurativa obbligatoria per tutta la durata del mandato. Ciò implica che, se un lavoratore in aspettativa viene eletto Sindaco, la sua posizione lavorativa precedente non lo priva della protezione assicurativa durante il suo mandato.
È importante sottolineare che la figura del Sindaco non può essere assimilata a quella di un dirigente amministrativo. Questa distinzione è fondamentale, poiché un’eventuale equiparazione violerebbe i limiti di legge e la discrezionalità del legislatore nel definire le categorie tutelate. La Corte dei Conti ha anche chiarito che le polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti comunali, che possono estendersi alla responsabilità amministrativo-contabile, riguardano principalmente i funzionari comunali e non i membri della giunta, salvo in caso di grave colpa nella delibera di approvazione.
CONCLUSIONI
In sintesi, la tutela assicurativa del Sindaco è specifica e limitata, garantita solo in quanto eletto e in aspettativa dal proprio lavoro. Questa tutela è distinta da quella dei dipendenti o dirigenti comunali e si basa su norme precise, come l’art. 86 del TUEL e la giurisprudenza della Cassazione.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è fondamentale comprendere le differenze tra le varie categorie di lavoratori e le relative tutele. La sentenza della Cassazione e le disposizioni del TUEL evidenziano l’importanza di una corretta interpretazione delle norme, che può influenzare le scelte professionali e le aspettative di carriera. Inoltre, la consapevolezza delle specificità legate alla figura del Sindaco può aiutare a evitare fraintendimenti in contesti di responsabilità e tutela assicurativa.
PAROLE CHIAVE
Sindaco, tutela assicurativa, infortuni sul lavoro, Testo Unico n. 1124/1965, TUEL, aspettativa non retribuita, responsabilità amministrativo-contabile, Corte di Cassazione, dipendenti pubblici.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Testo Unico n. 1124/1965 - Normativa sugli infortuni sul lavoro.
- Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 86.
- Sentenza n. 22036 del 31 luglio 2025 della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro).
- Delibere della Corte dei Conti riguardanti la responsabilità amministrativo-contabile.
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