Salve.
E’ discrezionale o d’obbligo non concedere ulteriore suolo pubblico a fronte di recidività di violazioni, per aver occupato maggiore superficie di quella concessa e con elementi non previsti dal titolo?
Grazie per le risposte.
Nessuna delle due.
L’eventuale occupazione abusiva sarà sanzionata in via amministrativa. Considerare questo precedente come elemento ostativo per nuove richieste è illegittimo, in quanto determinerebbe di fatto l’applicazione di una sanzione accessoria NON PREVISTA DALLA LEGGE.
L’Amministrazione deve valutare l’interesse pubblico oggettivo nel rilascio dell’occupazione di suolo pubblico e non il comportamento pregresso del soggetto.
Neanche un regolamento potrebbe prevedere un sorta di sanzione per dissuadere il commerciante? In fondo stiamo parlando di motivi ostativi ad occupare ulteriore suolo, no il dehor principale. Del resto la sanzione pecuniaria prevista dal cds è di gran lunga inferiore ai guadagni che si ricavano con l’occupazione, per questo il soggetto ogni anno occupa quasi il doppio della superficie che gli viene concessa. Quindi il paradosso è : occupi abusivamente maggior superficie e noi ti premiamo concedendoti altra superficie.
Sono in parziale disaccordo con il Dr. Chiarelli. In realtà molti Regolamenti comunali disciplinanti l’utilizzo del suolo pubblico prevedono sanzioni accessorie quali revoca, decadenza o sospensione in caso di recidiva (di solito 2 sanzioni le fanno scattare), ma gli Uffici comunali e la Polizia Locale, spesso, si mostrano troppo indulgenti limitandosi a contestare l’art. 20 Cds.
L’esercente ne è consapevole e prosegue con gli abusivi ampliamenti che, nel migliore dei casi, concretizzano consistente evasione della Tosap (va escluso il periodo attuale di pandemia che ne esenta il pagamento limitatamente agli spazi autorizzati).
Spesso, però, e a seconda dei contesti, le abusive invasioni comportano intralci ai pedoni e/o disturbi alla quiete pubblica. Perciò non si capisce l’eccessiva tolleranza concessa agli esercenti furbetti.
Consulta il Regolamento comunale che obbligatoriamente il tuo Comune deve aver adottato. Per le nuove Autorizzazioni la P.A. non potrebbe agire pregiudizialmente salvo motivi ostativi addotti ex legge 241/'90 da soggetti portatori di interessi nelle relative istruttorie.
Siamo sicuri che queste sanzioni accessorie previste da diversi regolamenti comunali siano legittime?
La potestà sanzionatoria dei comuni deve derivare da una fonte di rango primario: in primo luogo, l’art. 7-bis del D.L.vo 267/2000 e la legge 689/1981.
Ebbene: il primo non prevede la possibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie, ma solo pecuniarie. La seconda prevede - tra gli atti di iniziativa degli organi addetti al controllo di disposizioni punite con sanzioni amministrative - solo il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.
Le occupazioni abusive di un’area ad uso pubblico (“destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”) sono sanzionate dall’art. 20 del C.d.S., che prevede la sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive, secondo le norme di cui al medesimo C.d.S.-
Ma qui si parlerebbe di un caso ancora differente: la possibilità di NEGARE l’autorizzazione ad occupare un’area a uso pubblico a chi si è reso responsabile IN PASSATO di un’occupazione che violava le prescrizioni dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata.
Se non si stabilisce che per almeno un anno visto la recidiva, non si rilasciano altre concessioni di suolo pubblico, dov’è la deterrenza? E di fatti essi, pagano la sanzione ed ogni volta ampliano la superficie, poiché sin quando si rende esecutiva la rimozione l’estate finisce e lo scopo è raggiunto.
“L’estate finisce e lo scopo è raggiunto” anche perché gli uffici comunali competenti non sempre conoscono la normativa da applicare o non hanno molta voglia di tribolare…
Nei casi estremi, provate con la procedura prevista dall’art. 3, commi 16-17-18, della legge 94/2009.
Il Comune quale Ente proprietario del suolo pubblico deve preoccuparsi di gestire diligentemente il demanio garantendo il rispetto delle norme in materia di Ordine pubblico, ambiente, inquinamento acustico, Ordinanze in materia igienico - sanitaria, spesso violate da coloro che esagerano con le abusive occupazioni.
Ecco perché le misure della revoca, decadenza o sospensione previste nel Regolamenti comunali, purtroppo quasi mai applicate, appaiono legittime; peraltro perseguono superiori motivi di interesse pubblico prevalenti rispetto alla facoltà di utilizzo di aree pubbliche concessa a privati, peraltro dimostratisi immeritevoli della fiducia della P.A. attraverso le reiterate arbitrarie invasioni.
Pertanto, queste misure sarebbero complementari alle citate sanzioni amministrative ed applicate per esigenze diverse.
Il caso del sequestro cautelare finalizzato alla confisca in effetti è contemplato dalla normativa regionale (in Puglia L.R. 24/2015, art. 61), ma soltanto nei casi gravi (mancanza del Titolo) o di recidiva ivi specificati.
Purtroppo anche la legge nr. 94/2009 sembra uno strumento utilizzato pochissimo dai Comuni.
Per una volta che c’è uno strumento forte, efficace e soprattutto LEGITTIMO perché contenuto addirittura in una legge statale (altro che le varie previsioni “farlocche” delle sanzioni accessorie inventate dai regolamenti comunali), ecco che – ahimè – è “utilizzato pochissimo dai Comuni”…
Come direbbe Nanni Moretti: continuiamo così, facciamoci del male.
Hai ragione e di fatti noi applichiamo la legge 94/2009 inviando gli atti sia al sindaco che al responsabile di settore, oltre che alla guardia di Finanza ed all’Ufficio Tributi, ma nessuno dei due, rimbalzandosi la palla, sinora ,ha mai adottato un’ordinanza di sospensione attività.
Che fare quindi?
E’ ovvio che l’applicazione della legge 94/2009 presuppone l’emissione di un’ordinanza da parte del sindaco.
Se il sindaco e il responsabile di settore si rimbalzano la palla e non fanno nulla nonostante i problemi che avete con le occupazioni abusive di suolo pubblico (d’altronde la legge dice che sindaco e prefetto possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi), non credo - da quello che scrivi - che rientri tra le tue competenze il decidere cosa fare…
Direi che questa è l’unica consolazione.