SUPER GREEN PASS DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 (27/11/2021)

SUPER GREEN PASS DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 (27/11/2021)

IL TESTO
20211127-DL172-SuperGreenPass.pdf (2,7 MB)

DL1722021.pdf (153,9 KB)

VIDEOCOMMENTI sulla bozza di D.L.

Buongiorno, il dl 172 prevede obbligo vaccinale per la polizia local. Domanda: se un operatore di PL no vax chiede il cambio profilo, si può provvedere in senso positivo o si elude la norma? grazie

Ciò che è vietato è adibirlo a smart working perchè non in possesso del green pass. NIENTE VIETA di cambiare profilo. Non vedo ostacoli.

Grazie. Ho altra domanda . Come si controlllerà il green pass rinforzato ? aggiorneranno l’App Verifica C19 ? Meglio chiedere il green pass cartaceo? Grazie

In sintesi,

L’obbligo vaccinale comprende la terza dose a decorrere dal 15 dicembre.

Sono previste nuove categorie di attività per le quali il vaccino è obbligatorio: personale amministrativo della sanità; docenti e personale amministrativo della scuola; militari; forze di polizia compresa la polizia penitenziaria e locale; personale del soccorso pubblico (VVF).

La durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

Il green pass (normale) viene esteso ai treni interregionali e mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. In questi ultimi due casi la verifica può essere a campione.

Il green pass (normale) viene esteso agli alberghi e alle strutture ricettive.

I Prefetti devono adottare un piano per i controlli in collaborazione con tutte le forze di pubblica sicurezza.

Dal 6/12/21 al 15/01/22, in zona BIANCA la FRUIZIONE e lo SVOLGIMENTO di tutte le attività per le quali in zona GIALLA siano previste limitazioni (qua bisogna vedere il DPCM 02/03/21 e il DL n. 52/21) è consentita ai soggetti dotati di green pass a seguito di VACCINO o GUARIGIONE (green pass livello 2). In altre parole, in questo periodo di tempo, l’accesso, ad esempio, bar e ristoranti al chiuso, eventi sportivi, feste, discoteche, cerimonie pubbliche, spettacoli è vietato, anche in zona bianca, ai possessori del green pass livello base, quello a seguito di tampone (o a chi il green pass non lo ha). C’è un’eccezione. Restano fuori dal divieto i servizi di ristorazione prestati all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e quelli delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Dal 29/11/2021, senza limite temporale, in zona GIALLA o ARANCIONE la FRUIZIONE dei servizi, lo SVOLGIMENTO delle attività e gli SPOSTAMENTI, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti ai possessori del green pass rafforzato. Tali soggetti possono usufruire della disciplina della zona bianca anche in zona gialla o arancione.

I soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale ai sensi di legge sono esclusi dalla nuova disciplina.

Solo fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more della modifica della apposita app.

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penso il problema di tutti sia capire quali siano le attiività, ex dl 52/21 c’è il solito elenco, andando indietro a capire cosa era consentito con limitazioni in zona gialla andrei a ricomprendere riti religiosi, centri commerciali la domenica, bar e ristoranti in alcuni orari, spostamenti da casa in alcuni orari, impianti sciistici, molte cose non le vedo attuabili senza un nuovo decreto o una conversione in legge che dica se non esattamente quali attività sono soggette e dei soggetti che possono materialmente controllare documenti ad altre persone.

Infatti. A questo punto la sovrapposizione normativa è troppa. Sarebbe stato il caso di ripartire con nuovo DL che elencasse le varie attività. Il DPCM 02/03/21 è ancora in vigore ai sensi del DL 23/07/2021, n. 105, art. 12. Chiaramente resta applicabile in via residuale (forse veramente poco) rispetto al DL 52/21.

Per esempio:
DL n. 52/21 - Art. 4-bis. Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali
1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Protocolli e linee guida sono una “limitazione”. Ergo, dal 06/12 in questi esercizi possono accedere solo i GR di livello 2

In generale, che cosa significa attività “limitata”? Anche solo avere una restrizione all’ingresso in funzione della capienza? Allora nemmeno fare la spesa sarà possibile

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se scrivevano che i green pass venivano rilasciati solo ai casi vaccinazione guarigione e tagliavano la questione tampone e la parte del lavoro la lasciavano anche con tampone rendevano la cosa meno complicata. Non capisco per cosa lascare quello che oggi chiamiamo green pass al di fuori della categoria dei lavoratori (esclusi quelli per cui è obbligatoria la vaccinazione) + strutture recettive e trasporti con la aggiunta di adesso.

tra le altre cose dicendo che i mmg rilasciano le esenzioni se non chiarificato bene da future circolari distruggono una macchina burocratica di commissioni di esenzione all’interno delle ASL, con vere esenzioni rilasciate secondo un certo format (per cui già riesci a vedere quelle finte se hai un occhio attento)

inoltre vanno a capovolgere il meccanismo che in molte regioni c’è, in cui non è l’ordine professionale a fare il provvedimento sospensivo (se ne prendono atto è già gran cosa), in cui non si capirà più come gestire le sospensioni già emesse. (decisamente più sensato così).
però la situazione è che ora i primi che si sono rifiutati lavorano da casa demansionati e chi è esente sta al lavoro, io come l’ho capita da questo decreto è che se non vuoi vaccinarti stai a casa senza lavoro e chi è realmente esentato sta in smart working o qualcosa non col pubblico.

Altro esempio. L’art. 26, comma 1 del DPCM 02/03/2021, applicabile alle zone gialle, dispone:
1. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Quindi, dal 6/12 al 15/01 chi non il super green pass, nemmeno può accedere agli esercizi commerciali.

L’art. 12, comma 2 del DL 105/2021, tiene in vita il DPCM 02/03/2021:
Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020

Mi chiedo che applichino in FVG che sono passati in zona gialla.
tutta la stampa parla delle sole attività del comma1 art 9bis ex 52/21

Buon giorno, volevo chiedere vostro autorevole parere…dal 06/12 col green pass rafforzato puoi entrare al bar e ristoranti al chiuso…nel caso del bar serve per entrare e mettersi ai tavoli oppure serve per entrare? I dipendentemente se uno consuma a banco o al tavolo? Inoltre, secondo voi, riguarda anche pasticcerie gelaterie gastronomie ecc…???GRAZIE

Dipende da come la interpreti. Se adotti la versione larga applica come detto dalle faq ministeriale onde non sconfinare nell’abuso. nella conversione in legge del DL 105/21 hanno espressamente detto “Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e’ disposto esclusivamente con
legge dello Stato”. le Faq governative sono in continua evoluzione

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Buonasera,
non mi è chiaro cosa si intenda, con il DL n.172 del 26/11/2021, per attività soggette a limitazioni in zona gialla (tutto ciò che è soggetto a protocolli - linee guida? …anche se questi si applicano fin dalla zona bianca), per cui vorrei chiedere vostro parere in merito all’applicazione del green pass rafforzato per le manifestazioni pubbliche, in particolare se è necessario il rafforzato o se basta il green pass base per fiere locali, sagre e manifestazioni assimilabili, convegni, spettacoli viaggianti.
Grazie

E’ il grande punto interrogativo. L’interpretazione letterale vuole, come idicato nei post precedenti, che anche il mero commercio al dettaglio possa essere considerato come attività “limitata”. Credo che usciraà l’ennesima FAQ o circolare che ridimensioni la legge. Per adesso, i giornali si sono uniformati nel ritenere limitate le attività indicate dal DL 52/2021 nei primi articoli (fino all’art. 8-ter).

Regna la confusione normativa. Urgeva un riordino per attualizzare le molte disposizioni che si possono sovrapporre senza comprendere bene quali siano ancora applicabili e quali no

Per adesso vedi:

Anche qua siamo sull’applicazione soft