L’Agenzia delle Entrate, con le Risposte 251, 252, 253 del 14 e 15 aprile scorso (Risposta_251_14.04.2021.pdf (173,0 KB) Risposta_252_14.04.2021.pdf (175,8 KB) Risposta_253_15.04.2021.pdf (192,8 KB) ) ha chiarito che tra i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione Superbonus 110% ci sono anche gli Enti del Terzo Settore, ETS.
Già la circolare 30/E del 2020 ben sottolineava a quali enti del terzo settore spettasse la fruizione del beneficio Superbonus 110 per cento introdotto dal Decreto Rilancio.
A seguito degli ultimi chiarimenti si ribadisce che la norma, tra i soggetti beneficiari, ammette anche le seguenti categorie:
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
le organizzazioni di volontariato (OdV);
le associazioni di promozione sociale (APS);
le associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
Il legislatore permette alle ONLUS, quindi le associazioni pre-esistenti alla riforma del terzo settore, che detengono la qualifica fiscale di ONLUS e che al momento in cui sarà operativo il RUNTS dovranno essere trasformate in ETS o sciolte, e alle associazioni tipiche del CTS quali le ODV e le APS di beneficiare della norma, ovvero la maxi agevolazione, pensata come detrazione fiscale o sconto in fattura per interventi di riqualificazione energetica, edilizia e sismica.
Inoltre, la norma contenuta nell’art. 119 del d.l 34/2020 limitatamente agli enti del terzo settore non prevede alcuna delle seguenti limitazioni:
- tipologia di immobili;
- tipologia di interventi effettuati;
- categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile;
- numero di edifici per cui si può richiedere il bonus.
Gli ETS su elencati potranno avere le seguenti tipologie di titolo nei confronti dell’immobile oggetto dei lavori:
Possessori degli immobili
usufruttuari
titolari di diritto d’uso
titolare del diritto di abitazione
superficiari
proprietari
nudi proprietari
soci, assegnatari di alloggi di cooperative a proprietà divisa.
Detentori degli immobili
locatari
comodatari
soci, assegnatari di alloggi di cooperative a proprietà indivisa.