Superficie di somministrazione

Buonasera, nel cercare di comprendere se un suolo esterno attrezzato con tavoli e sedie a servizio di una attività attigua di bar possa considerarsi come superficie di somministrazione, mi sono imbattuto nella “famosa” risoluzione Mise del 2014 che afferma che tale circostanza non comporta ampliamento di superficie di somministrazione.
Volendo rapportarsi al testo Unico del Commercio della Regione Lazio vigente, l’art.79 comma 14 dispone <<L’ampliamento dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione è soggetto a previa presentazione di SCIA o di domanda di autorizzazione…>>. In effetti si parla solo di locali (immobili) e non di suolo esterno. Se interpreto questa norma alla lettera, mi sembra di poter affermare che in effetti non si tratta di ampliamento di superficie di somministrazione.
Che ne pensate?

la LR n. 22/2019 detta questa definizione:

b) superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

Benché vi sia la definizione, la stessa legge non usa il concetto né nella circostanza che dici né in altre. Hai ragione tu quando dici che, poi, quando parla di ampliamento, si riferisca esplicitamente ai “locali”. In effetti, l’ampliamento su area pubblica è già tenuto sotto controllo con la concessione di suolo pubblico e, neppure, deve essere notificato alla ASL ai sensi del Reg. CE 852/04: la tipologia non cambia, va solo aggiornato il piano di autocontrollo.

Altre regioni, vedi la Toscana, lo hanno sancito in modo esplicito:

Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l’utilizzo di un’area privata all’aperto o di un’area pubblica data in concessione, attigue all’esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti e delle norme in materia igienico-sanitaria.

Puoi mutuare la disposizione della regione Toscana e usarla come norma regolamentare o come atto di indirizzo (motivando come sopra) e chiarire la cosa. nella vaghezza della norma, meglio sarebbe che l’interpretazione fosse corroborata da una atto a contenuto generale, anche in ottica di maggiore semplificazione rispetto alla normativa statale/regionale (vedi anche il d.lgs. n. 222/2016 e la vaghezza, anche in quel caso, sull’ampliamento