Superficie di vendita merci ingombranti regione Toscana

Buongiorno a tutti,
chiedo lumi su come procedere al calcolo della superficie di vendita per apertura commercio al dettaglio vendita esclusiva di mobili. Si tratta di attività nella regione toscana, per cui analizzando il codice di commercio della regione, legge regionale 62/2018, per individuare se si tratta di negozio di vicinato o media struttura dovrei prendere in considerazione 1/10 della superficie lorda di vendita totale, visto quanto disposto dall’art.27 della predetta legge, trattandosi di mobili. Quindi ad esempio superficie di vendita totale 370 mq (quindi di base media struttura di vendita) dovrei ridurlo a 37 mq quindi ricadendo nelle modalità autorizzative del negozio di vicinato. é giusto il mio ragionamento?

Sì, è così.

È una norma che si trova anche in altre regioni. L’articolo citato ci dice che quell’esercizio che vende, esclusivamente, determinate tipologie di prodotti – per loro natura ingombranti - può godere una superficie di vendita virtuale ai fini, non solo dell’applicazione del regime abilitativo, ma anche in relazione all’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità.

In sintesi, quando la superficie di vendita reale è minore uguale a quella della medita struttura (1500 o 2500), allora la superficie virtuale valevole ai fini legali (quella da abilitare) è solo un decimo.

Quando supera le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo fino al limite della media struttura e nella misura di un quarto per la parte eccedente.

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La ringrazio Mario per la celere e professionale risposta. Avrei una ulteriore domanda: con superficie maggiore di 400 mq e quindi sottoposta a obblighi prevenzione antincendio, nel caso di immobile in locazione, con documentazione prevenzione antincendio già acquisita dal locatore, è possibile presentare una voltura della stessa senza dover far asseverare nuovamente da altro tecnico la fattispecie? La ringrazio ancora

certo, qua trovi la modulistica:
https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=737
vedi quella relativa alla “voltura”. Naturalmente, deve passare da SUAP tramite portale

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Grazie ancora! Quindi dovendo predisporre pratica generale suap per l avvio attività commerciale nel locale menzionato, per quanto riguarda la prevenzione antincendio dovrò allegare il modello pin 7-2018 (voltura) volturando quanto gia acquisito dal locatore e non i modelli relativi alla segnalazione certificata di inizio attività (modello pin 2-2023)? Oppure ho detto una castroneria? La ringrazio ancora per dedicarmi preziosi consigli nel week end.

Questione risolta, grazie ancora.