Supporto al RUP. Quando è lecito?

Buonasera,
propongo un quesito pratico.

Progetto esecutivo di manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione.
In basso riporto alcune voci del quadro economico:

  1. Importo totale dei lavori, compresi oneri sicurezza: 180.000,00 €.
  2. Spese tecniche per servizi di ingegneria (progetto definitivo, progetto esecutivo, CSP, CSE, DL, Certificato Regolare Esecuzione): 15.000,00 €.
  3. Art. 113 Spese Incentivo D.Lgs 50/2016: 3.600,00 € (pari al 2% di 1) ).
  4. Supporto al RUP : 3.000,00 €.

La voce di spesa 4), ovvero 3.000,00, €, viene giustificata in quanto il RUP, non avendo personale interno alla propria amministrazione, dovrà avvalersi di un dipendente di un’altra pubblica amministrazione. Tale voce di spesa è lecita o no? Dovrebbe rientrare nelle spese incentivo art.113 D.Lgs 50/2016?

Buonasera,
mi scusi se le rispondo al quesito sottoponendole un altro quesito, ma è un modo per capire il ragionamento che sta alla base del pensiero di inserire eventualmente la voce 4 negli incentivi cui all’art.113.

Leggendo l’art. 113 che di seguito riporto(primi due commi), non trovo alcun riferimento …

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

  1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

  2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.

Le funzioni di supporto al RUP tra l’altro, rientrano e sono considerati affidamenti di servizi di natura intellettuale e per il loro affidamento si applicano le procedure del codice dei contratti pubblici, anche se nel caso in oggetto, essendo un dipendente di altra amministrazione, non occorre affidare nessun incarico ma conferire l’incarico tramite accordo/convenzione tra enti pubblici.

Riporto indicazioni sulla compilazione del quadro economico
https://www.ediltecnico.it/83172/quadro-economico-elementi-redazione-novita/

Esempi di quadro economico
Allegato 08 - Quadro economico dei lavori.pdf (426,7 KB)

Quadro Economico_0.pdf (82,7 KB)

In conclusione, ritengo corretto scorporare la voce “oneri” supporto al RUP dagli incentivi tecnici, che anno una diversa funzione, e mi preoccuperei dell’inserimento, che ritengo più corretto nel quadro B del quadro economico anziché il quadro A(magari è già cosi ma dal quesito non capisco)

Vincenzo

Buonasera Vincenzo,
la ringrazio per la celere risposta e per avermi fornito vari riferimenti normativi, esempi di QE, etc.
Nel caso pratico che ho riportato, trattasi di manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione con importo lavori di 180.000,00 € (il lavoro si esprime fondamentalmente nella sostituzione di alcune parti degli apparecchi luminosi danneggiati, dunque un lavoro non troppo complesso).
Nel caso che ho riportato, è stato affidato praticamente tutto a professionisti esterni (Progettazione definitiva ed esecutiva, DL e contabilità, CSE, CSP, CRE).
Inoltre è presente l’onere dell’art. 113, considerato al 2%, ovvero AL MASSIMO valore previsto dal codice. Dal momento che tutte le prestazioni sono state affidate a dei professionisti esterni, questo 2% dovrebbe ricoprire, immagino, solo attività amministrative.
Considerando che la P.A deve agire sempre secondo il principio di economicità, mi pongo il quesito se è lecito inserire, in questo caso, un ulteriore onere relativo al supporto al RUP.
L’obiettivo è cercare di avere un riferimento normativo che risponda alla seguente domanda: quando è lecito inserire l’onere di Supporto al RUP?

I riferimenti normativi potrebbero essere due ed è lo stesso codice a fornirli, ovvero:

art.31 co 7 Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara( non sembra questo il caso, anche se la complessità spesso è un parametro soggettivo e non oggettivo), banalizzando per me sostituire parte dei lampioni è complesso, forse per un ingegnere no…

art 31 co 11 Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale…"( questo va dimostrato ADEGUATAMENTE, quindi carenza o assenza)…

Ti segnalo la possibilità di danno erariale, filo molto sottile…

Vincenzo

La ringrazio,
l’articolo riportato è molto interessante ed esplicativo circa complessità del tema.
Cordiali Saluti

Salve, ne approfitto per chiedere il supporto al Rup si ha solo nell’ambito dei lavori pubblici oppure si può fare un affidamento per supporto al rup quando quest’ultimo non è il responsabile dell’ufficio tecnico ma degli affari generali e gestisce servizi tipo affari legali e contenzioso ? Grazie

Buongiorno, leggendo l’art.31 co 7 troviamo un riferimento non solo ai lavori ma anche alla “specifità della fornitura o del servizio”…

I servzi legali di per se sono molto complessi in quanto è necessario stabilire cosa si vuole ovvero, patrocinio legale per singola lite/parere oppure il servizio legale dell’ente per un determinato arco temporale e per un corrispettivo fissato?
Nel primo caso ritengo difficile giustificare il supporto in quanto trattasi di affidamento di un incarico, nel secondo invece potrebbe essere necessario quantificare ad esempio il numero di contenziosi stimati, la tipologia di conteziosi, la materia dei contenziosi(civile, penale. tributario), valutazione che potrebbe richiedere un supporto al RUP.

Vincenzo