Buonasera,
mi scusi se le rispondo al quesito sottoponendole un altro quesito, ma è un modo per capire il ragionamento che sta alla base del pensiero di inserire eventualmente la voce 4 negli incentivi cui all’art.113.
Leggendo l’art. 113 che di seguito riporto(primi due commi), non trovo alcun riferimento …
Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)
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Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
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A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
Le funzioni di supporto al RUP tra l’altro, rientrano e sono considerati affidamenti di servizi di natura intellettuale e per il loro affidamento si applicano le procedure del codice dei contratti pubblici, anche se nel caso in oggetto, essendo un dipendente di altra amministrazione, non occorre affidare nessun incarico ma conferire l’incarico tramite accordo/convenzione tra enti pubblici.
Riporto indicazioni sulla compilazione del quadro economico
https://www.ediltecnico.it/83172/quadro-economico-elementi-redazione-novita/
Esempi di quadro economico
Allegato 08 - Quadro economico dei lavori.pdf (426,7 KB)
Quadro Economico_0.pdf (82,7 KB)
In conclusione, ritengo corretto scorporare la voce “oneri” supporto al RUP dagli incentivi tecnici, che anno una diversa funzione, e mi preoccuperei dell’inserimento, che ritengo più corretto nel quadro B del quadro economico anziché il quadro A(magari è già cosi ma dal quesito non capisco)
Vincenzo