Sussiste acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto

Sussiste acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto. - Giurisprudenzappalti Sussiste acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto. - Giurisprudenzappalti

Consiglio di Stato n. 6432/2018: l’acquiescenza richiede atti univoci e la libera volontà del destinatario

CONTENUTO

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’acquiescenza a un provvedimento amministrativo non può essere presunta, ma deve emergere in modo rigoroso. Essa si configura esclusivamente in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti in essere dal destinatario in modo libero e spontaneo. Tali manifestazioni devono dimostrare una chiara e irrefutabile volontà di accettare gli effetti dell’atto in via definitiva, rinunciando implicitamente a contestarne la legittimità.

Come chiarito dal Consiglio di Stato (es. Sez. IV, 15 nov. 2018, n. 6432; Sez. IV, 4 dic. 2013, n. 5775), l’acquiescenza comporta la definitiva estinzione del diritto alla tutela giurisdizionale. Per tale ragione, l’organo giudicante è tenuto a un accertamento accurato ed esauriente dei dati fattuali. Non è sufficiente una semplice adesione formale o l’esecuzione materiale di un provvedimento obbligatorio: affinché vi sia acquiescenza, devono coesistere i seguenti elementi:

  • Conoscenza piena del provvedimento amministrativo;
  • Comportamento spontaneo e non imposto da obblighi o necessità;
  • Volontà incondizionata, ovvero non subordinata a eventi futuri;
  • Incompatibilità assoluta tra il comportamento tenuto e la volontà di impugnare l’atto.

In sintesi, la mera esecuzione di un ordine o di un atto dovuto non equivale a una rinuncia al ricorso, se manca un’indagine specifica sulla reale volontà della parte.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico di questo orientamento è la tutela del diritto di difesa: l’acquiescenza opera come causa di esclusione del ricorso solo quando è provata l’intenzione del soggetto di non rimettere più in discussione l’assetto di interessi definito dalla Pubblica Amministrazione.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: nell’istruttoria dei procedimenti di autotutela o nella resistenza in giudizio, non si deve considerare un atto come “inoppugnabile” solo perché il cittadino vi ha dato esecuzione. È necessario valutare se l’ottemperanza sia stata un atto dovuto o una libera scelta adesiva, per evitare che atti ritenuti consolidati vengano poi annullati in sede giurisdizionale.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Processuale Amministrativo, con particolare riferimento alle condizioni dell’azione e alle cause di improcedibilità o inammissibilità del ricorso. È fondamentale collegare l’acquiescenza al principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dalla Costituzione.

PAROLE CHIAVE

Acquiescenza, Provvedimento amministrativo, Consiglio di Stato, Tutela giurisdizionale, Ricorso amministrativo, Comportamento univoco.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 nov. 2018, n. 6432: Sentenza che ribadisce la necessità di atti univoci e liberi per la configurabilità dell’acquiescenza.
  2. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dic. 2013, n. 5775: Pronuncia che conferma l’estinzione del diritto alla tutela giurisdizionale in caso di accettazione tacita o espressa del provvedimento.

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