Sussiste acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto. - Giurisprudenzappalti Sussiste acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto. - Giurisprudenzappalti
Consiglio di Stato n. 6432/2018: l’acquiescenza richiede atti univoci e la libera volontà del destinatario
CONTENUTO
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’acquiescenza a un provvedimento amministrativo non può essere presunta, ma deve emergere in modo rigoroso. Essa si configura esclusivamente in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti in essere dal destinatario in modo libero e spontaneo. Tali manifestazioni devono dimostrare una chiara e irrefutabile volontà di accettare gli effetti dell’atto in via definitiva, rinunciando implicitamente a contestarne la legittimità.
Come chiarito dal Consiglio di Stato (es. Sez. IV, 15 nov. 2018, n. 6432; Sez. IV, 4 dic. 2013, n. 5775), l’acquiescenza comporta la definitiva estinzione del diritto alla tutela giurisdizionale. Per tale ragione, l’organo giudicante è tenuto a un accertamento accurato ed esauriente dei dati fattuali. Non è sufficiente una semplice adesione formale o l’esecuzione materiale di un provvedimento obbligatorio: affinché vi sia acquiescenza, devono coesistere i seguenti elementi:
- Conoscenza piena del provvedimento amministrativo;
- Comportamento spontaneo e non imposto da obblighi o necessità;
- Volontà incondizionata, ovvero non subordinata a eventi futuri;
- Incompatibilità assoluta tra il comportamento tenuto e la volontà di impugnare l’atto.
In sintesi, la mera esecuzione di un ordine o di un atto dovuto non equivale a una rinuncia al ricorso, se manca un’indagine specifica sulla reale volontà della parte.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico di questo orientamento è la tutela del diritto di difesa: l’acquiescenza opera come causa di esclusione del ricorso solo quando è provata l’intenzione del soggetto di non rimettere più in discussione l’assetto di interessi definito dalla Pubblica Amministrazione.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’istruttoria dei procedimenti di autotutela o nella resistenza in giudizio, non si deve considerare un atto come “inoppugnabile” solo perché il cittadino vi ha dato esecuzione. È necessario valutare se l’ottemperanza sia stata un atto dovuto o una libera scelta adesiva, per evitare che atti ritenuti consolidati vengano poi annullati in sede giurisdizionale.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Processuale Amministrativo, con particolare riferimento alle condizioni dell’azione e alle cause di improcedibilità o inammissibilità del ricorso. È fondamentale collegare l’acquiescenza al principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dalla Costituzione.
PAROLE CHIAVE
Acquiescenza, Provvedimento amministrativo, Consiglio di Stato, Tutela giurisdizionale, Ricorso amministrativo, Comportamento univoco.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 nov. 2018, n. 6432: Sentenza che ribadisce la necessità di atti univoci e liberi per la configurabilità dell’acquiescenza.
- Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dic. 2013, n. 5775: Pronuncia che conferma l’estinzione del diritto alla tutela giurisdizionale in caso di accettazione tacita o espressa del provvedimento.
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