Tabaccheria regione Toscana: vendita di prodotti alimentari non inseriti nella tabella speciale

Salve, il titolare di un esercizio di commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccheria) ci ha fatto pervenire una SCIA di variazione con endo-procedimento ASL attivato (notifica sanitaria).
Comunica che intende vendere “prodotti alimentari esclusivamente pre-confezionati e senza alcuna manipolazione né somministrazione”.
Il richiedente è a conoscenza della tabella riservata ai titolari delle rivendite di generi di monopolio ma ha affermato che i prodotti che desidera vendere non rientrano nella tabella. Può farlo?

Certo che può farlo. La tabella aveva senso molti anni fa quando cerano le categorie merceologiche autorizzabili. La tabella era una sora di deroga per i tabaccai: ne avevano diritto in quanto tali. La tabella può rilevare, ancora, per quelle attività abilitate prima del 1998 ancora in esercizio.

Oggi il commercio si divide in settore alimentare e non alimentare. L’esercente, se ha i requisiti, può porre in vendita ciò che vuole previo aggiornamento del titolo abilitativo. L’art. 15 della LR n. 62/2018 dispone: … la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)…

In conclusione, se il commerciante, ha fatto quello che doveva fare. In virtù della tabella pregressa non aveva mai attivato il commercio alimentare in senso formale, oggi, presentando una SCIA per variazione del settore merceologico, si mette in regola per vendere alimenti (i limiti sono dati solo dalle condizioni strutturali / igienico-sanitarie). Se avesse venduto già prodotti alimentari della tabella, avrebbe dovuto già presentarla, in ogni caso, oggi occorre una notifica ai sensi del reg CE 852/04. La regione Toscana, dispone, in favore proprio di queste situazioni, che non occorrono i requisiti professionali del settore alimentare per: la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.