Una farmacia autorizzata da tempo per la vendita in esercizio di vicinato dei beni delle cosiddette tabelle speciali farmacie (oltre che per altra merceologia non alimentare) varia il direttore tecnico. Secondo voi, oltre agli adempimenti inerenti la variazione del responsabile tecnico della gestione della farmacia, è necessaria anche una formale comunicazione di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali per la vendita degli alimenti ricompresi nella tabella speciale?
Premesso che un farmacista è comunque abilitato alla vendita di alimenti e quindi in possesso del requisito, è necessario che sia presentata anche una comunicazione di variazione ex art. 89 L.R. Toscana 62/2018 per il titolo abilitativo del vicinato?
Si osserva che l’attuale configurazione dei modelli di SCIA su STAR, in caso di avvio, porta a rendere questa dichiarazione, in quanto con riferimento alla superficie appartenente alle tabelle speciali, si dichiara quanto è alimentare, quanto è non alimentare e, quindi, se si vendono pastigliaggi o prodotti alimentari diversi, per i quali è richiesto, appunto, il possesso del requisito professionale.
Resto in attesa del Vostro punto di vista. Grazie come sempre.