Occorre vedere anche la LR . In via generale puoi vedere l’art. 25 del d.lgs. n. 114/98, comma 1:
1. I soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, AD ECCEZIONE DEI SOGGETTI in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all’allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 17 settembre 1996, n. 561.
Quindi, se si vendono i prodotti della tabella non occorre un altro titolo. Tuttavia, se non vi sono impedimenti particolari (e non ne vedrei), non si può impedire, oggi, ad un tabaccaio o a un farmacista, di presentare una SCIA per esercizio di vicinato e allargare il novero dei prodotti in vendita andando a esercitare, di fatto, un esercizio congiunto: farmacia / tabacchi +engozio. Diciamo che occorre un secondo titolo abilitativo ma ottenerlo non è un problema.