Un contratto di comodato ad uso gratuito prevede genericamente una clausola di tacito rinnovo alla scadenza dei 5 anni di durata del contratto.
Scaduti i 5 anni, è stato effettuato il tacito rinnovo per altri 5 anni.
Scaduti questi ulteriori 5 anni, è possibile giovarsi di un ulteriore tacito rinnovo, stante la genericità della clausola contrattuale?

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Il comodato è un contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirla. Quando si parla di comodato gratuito, si intende che il comodatario può usufruire della cosa senza dover corrispondere un canone o un pagamento al comodante.
Teoria Generale del Diritto
La questione del tacito rinnovo nei contratti di comodato ad uso gratuito si inserisce nel contesto più ampio delle disposizioni normative che regolano il comodato nel Codice Civile italiano, in particolare agli articoli 1803 e seguenti.
Norme Relative alla Teoria
- Art. 1803 c.c. (Comodato): definisce il comodato e ne stabilisce le caratteristiche principali.
- Art. 1186 c.c. (Tacito rinnovo): sebbene si riferisca in generale ai contratti, può essere interpretato in relazione al tacito rinnovo dei contratti di comodato, a seconda delle clausole contrattuali stabilite tra le parti.
Esempi Concreti
Nel caso specifico, la clausola di tacito rinnovo inserita nel contratto di comodato ad uso gratuito prevede che, alla scadenza dei 5 anni di durata del contratto, questo si rinnovi tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni. Se la clausola non specifica un limite al numero di rinnovi possibili o altre condizioni particolari, in linea teorica, il contratto potrebbe essere soggetto a un ulteriore tacito rinnovo dopo la scadenza del secondo quinquennio.
Conclusione Sintetica
Tuttavia, è importante considerare che l’interpretazione delle clausole contrattuali può variare a seconda delle circostanze specifiche e dell’intenzione delle parti. In assenza di limitazioni esplicite, un ulteriore tacito rinnovo potrebbe essere teoricamente possibile, ma sarebbe prudente verificare l’intenzione delle parti e l’eventuale presenza di altre disposizioni legali o giurisprudenziali che potrebbero influenzare l’applicabilità del tacito rinnovo in questo contesto.
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Bibliografia
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La risposta breve è sì. Se la clausola di tacito rinnovo è formulata in modo generico e non pone un limite esplicito al numero di rinnovi, il contratto continua a rinnovarsi ciclicamente alle medesime condizioni ogni volta che scade il termine, a meno che una delle parti non comunichi la disdetta.
Ecco i punti chiave per inquadrare meglio la situazione:
1. L’efficacia della clausola generica
Nel diritto civile italiano, vige il principio dell’autonomia contrattuale. Se avete stabilito che “alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo”, senza specificare “per una sola volta”, la volontà delle parti viene interpretata nel senso di una rinnovabilità potenzialmente illimitata. Ogni rinnovo produce un nuovo periodo contrattuale identico al precedente (in questo caso, altri 5 anni).
2. Il comportamento delle parti (Facta Concludentia)
Oltre alla clausola scritta, conta il comportamento concreto. Se, scaduti i secondi 5 anni, il comodatario continua a detenere l’immobile e il comodante non solleva obiezioni né richiede la restituzione, si configura quella che legalmente viene definita come volontà per fatti concludenti di proseguire il rapporto.
3. Come interrompere il ciclo
Nonostante il rinnovo automatico, nessuna delle parti è “prigioniera” del contratto all’infinito. Per evitare il terzo rinnovo (o i successivi), occorre:
- Inviare una disdetta: Generalmente tramite raccomandata A/R o PEC.
- Rispettare il preavviso: Anche se non indicato chiaramente, è buona norma inviare la comunicazione almeno 3-6 mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.
4. Il rischio del “Comodato Precario”
Bisogna fare attenzione: se la clausola fosse talmente generica da non prevedere una durata certa o se il termine diventasse indeterminato, il contratto potrebbe essere riqualificato come comodato precario (ex art. 1810 c.c.). In quel caso, il proprietario potrebbe richiedere la restituzione del bene “ad nutum”, ovvero immediatamente e in qualsiasi momento, facendo decadere la protezione del termine dei 5 anni.
Cosa considerare per il futuro: Se la vostra intenzione è far proseguire il rapporto senza dubbi legali, non è necessario fare nulla: il contratto è già efficace. Tuttavia, se preferite cristallizzare la situazione, potreste formalizzare una breve scrittura privata che confermi l’avvenuto rinnovo.