Taglia idonei nuova riforma pa

Continua la discussione da Norma taglia-idonei tra le proposte emendative da presentare in conversione in legge del dl 44/2023 (assunzioni):
QUESTA LEGGE TAGLIA IDONEI RIGUARDERÀ ANCHE LE GRADUATORIE DI MERITO GIA’ APPROVATE?

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I candidati non vincitori delle graduatorie già approvate hanno acquisito lo status di idonei.
La legge di riforma taglia idonei non ha effetti retroattivi e, pertanto, non incide sulla posizione giuridica dei soggetti inclusi nelle graduatorie in essere.

Credo sia così, se la logica giuridica ha ancora senso di esistere.

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beh direi proprio
di si…(riferito alla risposta di Studente)

Nel frattempo ho avuto un interessante scambio di battute sul Messenger di Facebook con Luigi Oliveri, noto eperto di Enti Locali:
IO:
Dottore scusi se la disturbo ancora e sempre riguardo alla norma taglia-idonei…essa sembra più vaga di quella del 2017 e vedo che sui social molti si domandano se potrà essere in qualche modo “retroattiva” nel senso che all’entrata in vigore della legge saranno i concorsi già banditi ad essere interessati al calcolo del 20% nella loro fase finale di determinazione appunto degli idonei da graduatoria definitiva oppure, fatto salvo in ogni caso il principio del tempus regit actum, ad essere interessati al calcolo dei “nuovi” idonei saranno solo i concorsi banditi dopo l’entrata in vigore della legge stessa?Cosa ne pensa Lei?
OLIVERI:
per me vale sempre il principio tempus regit actum

Se ho ben capito l’opinione del collega, che mi sembra confermare la nostra, questa potrebbe tradursi:
l’atto (la graduatoria) è retta dalla legge vigente al tempo di redazione.

si esattamente la graduatoria rinvia al bando e bisogna rifarsi alle leggi vigenti nel momento in cui il Concorso è stato bandito (così l’opinione autorevole di Luigi Oliveri)

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Principio giuridico pacifico, noto sin dai primi anni di università e con applicazione incontestata specie in ambito di procedure concorsuali.
Senza dire che in moltissimi concorsi, anche per la Dirigenza, dove normalmente sono messi a bando pochissimi posti (1, 6, o se sei fortunato una decina), i concorrenti partecipano anche, e soprattutto, in vista del conseguimento dell’idoneità.
Diversamente questi concorsi andrebbero quasi deserti, perché per l’impegno di energia, tempo e denaro che normalmente richiedono si risolverebbero in un diletto riservato a pochi, ricchi e sfaccendati.

alcuni richiami giurisprudenziali
Il_principio_tempus_regit_actum_nelle_procedure_di_gara_e_di_concorso.pdf (128,7 KB)
S._C.S._4441_2022 TEMPUS REGIT ACTUM E CONCORSI.pdf (559,4 KB)

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Domanda: io sto attingendo da vecchia graduatoria per sostituire un collega che si e dimesso. Graduatoria del 2022. Ho gia ok dell idoneo. Posso procedere?? Assunzione prevista luglio 2023. Che faccio?

La norma deve ancora entrare in vigore (conversione in legge entro il 21 prossimo poi promulgazione poi pubblicazione in G.U. e 15 gg di vacatio legis prima dell’entrata in vigore) e in ogni caso non dispone esplicitamente nel senso della retroattività, condizione solo appunto che la renderebbe retroattiva (giurisprudenza costante tra cui da ultimo Cassazione, VII sez., n. 4441/2022)

Io pensavo: questa riforma però potrebbe andar a vantaggio di chi è già idoneo visto che: non avendo effetti retroattivi potrebbe incentivare gli enti che nell’immediato o quasi necessitano di assumere e avevano previsto ( anche in base a ciò che si legge in numerosissimi PIAO) di assumere attraverso lo scorrimento di graduatorie anche di altri enti?

Chi è già idoneo ha maturato una posizione giuridica, quella appunto di idoneità deliberata dalla valutazione espressa dalla commissione giudicatrice sulla base della legge vigente, che non può essere incisa da norma sopravvenuta.
Tale qualifica di idoneità, peraltro, non è perpetua, ha la durata stabilita dalla legge vigente al tempo della selezione (2 anni con diverse eccezioni).
La nuova norma non può avere effetti deteriori sulle posizioni giuridiche determinate da un quadro normativo preesistente: ciò non solo per via dell’art. 11 delle disp. prel. al c.c. e dei principi applicativi che ne discendono come espressi dalla giurisprudenza sopra citata, ma, soprattutto, sulla base di un logico criterio di civiltà giuridica che dovrebbe ispirare ogni azione amministrativa.
Gli unici soggetti avvantaggiati sono coloro che assumono pubbliche funzioni mettendo delle crocette al posto giusto (per capacità, intuito o fortuna) e collezionando titoli su titoli (per crescita culturale o per ingannare il tempo).
Costoro, con cui nessun commissario d’esame ha mai interloquito nemmeno per un minuto, daranno, io credo, un valore meramente economico al loro lavoro, acquisito con un quiz di 60 minuti, e, temo, non sarà certo facile dirigere uffici così composti.
Ora, il legislatore, per non avere le graduatorie infinite che vengono fuori dall’unico quiz ha pensato di creare uno sbarramento.
Peccato,però, che la norma scritta così si applicherà a tutti, e senza il limite di durata del regime semplificato con solo un quiz omnicomprensivo.
Questa riforma forse non avvantaggia nessuno ma danneggia tutti.
Ai posteri…