Tassa ammissione concorso 20 euro. E' possibile istanza di rimborso?

Buongiorno. Un A.S.P. con centinaia di dipendenti per 20 anni ( fino all’introduzione del portale di reclutamento INPA) ha bandito concorsi chiedendo ai candidati OSS, infermieri e amministrativi 20,00 euro di tassa di ammissione al concorsi.

L’articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361 , relativo alla “Determinazione della tassa per l’ammissione ai concorsi per gli impieghi degli Enti Locali”, dispone: “Per l’ammissione ai concorsi, sia per titoli che per esami, ai rispettivi impieghi, le Province,i Comuni, i consorzi intercomunali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) sono autorizzate ad esigere da ciascun concorrente il pagamento di una tassa di L.400 per i posti di segretario, ovvero quando per l’accesso ai posti messi a concorso sia richiesta la laurea od altro titolo equipollente, e non superiore a L. 200 per gi altri posti.”

La prima modifica a questa disposizione risulta apportata dall’art.27, comma 6 del decreto-legge 28.02.1983, n. 55,convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131, in cui si prevedeva che :“La tassa di ammissione ai concorsi per gli impiegati presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall’articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, , e’ stabilita in lire 7.500

La seconda variazione è stata disposta con la legge 24 novembre 2000, n. 340, ove si e’ sancito che le tasse di ammissione ai concorsi sono “eventualmente” previste dalle “predette” amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di 20.000 Lire (Euro 10,33).
L’ Art. 23 della legge 24 novembre 2000, n. 340. (Diritti per la partecipazione a concorsi) dice: All’articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: “sono stabilite in lire 7.500” sono sostituite dalle seguenti: “sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000”.

Nella nota ufficiale all’articolo 23 : Si riporta il testo dell’articolo 27, comma 6, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dalla presente legge: “6. La tassa di ammissione ai concorsi per gli impiegati presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall’articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonche’ la tassa di concorso di cui all’articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000”.

Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ,sono gli enti in cui le ex Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) si sono trasformate senza soluzione di continuità per cui dovrebbe valere un’interpretazione estensiva della disposizione di cui alla L. n. 340/2000.

In base a quale legge invece hanno sempre chiesto 20 euro? Tenendo conto dell’ elevato turnover sono molti soldi.

Sarebbe secondo secondo voi percorribile l’istanza di rimborso?
Grazie