TAXI - Dipendente autista - limite sei mesi?

Buongiorno, vorrei chiedere aiuto sui soggetti che possono guidare il taxi. Il titolare ovviamente. Se il titolare è in malattia o negli altri casi previsti dalla Legge può nominare un sostituto alla guida (guida sempre il sostituto e non il titolare).
Ma il dipendente autista? Mi sembra di ricordare che ogni titolare può assumere un solo autista per non più di sei mesi all’anno (ma non trovo il riferimento normativo). E’ così? Mi viene chiesto da un titolare taxi con problematiche di salute in famiglia (Legge 104) di poter assumere un dipendente autista per più di sei mesi, anche tutto l’anno. E’ possibile? Grazie

Il tassista è, ai sensi dell’art. 7 della legge 21/92, un imprenditore artigiano individuale. L’imprenditore artigiano, a norma di legge, è colui che esercita PERSONALMENTE, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana.

Detto questo nulla osta, in via di principio, che il tassista possa assumere un dipendente per lo svolgimento di parte del lavoro giornaliero. La cosa è stata indicata esplicitamente con il comma 5-bis dell’art. 10 della legge 21/92 anche se lo prevede per le turnazioni aggiuntive (oltre che per altre ipotesi già previste al comma 2-bis):

5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 e devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo

Grazie per la risposta. Vediamo se ho capito.
Il sostituto alla guida oggi è un dipendente che affianca il titolare nello svolgimento dell’attività, non è necessario giustificarlo con malattia, maternità/paternità etc. Può anche essere assunto tutto l’anno. Altra domanda, fondamentale, il tassista può assumere anche DUE o più dipendenti? Vorrei capire se c’è un limite nella legge, o se possa essere legittimo un limite posto nel Regolamento (dubito fortemente). Grazie

Buongiorno
premetto che suono nuovo del forum per cui mi scuso in anticipo se sto commettendo un errore nello scrivere qui. Mi volevo però allacciare al discorso della seconda guida essendo io titolare di licenza taxi e non avendo ben chiaro come usufruire di questa figura.

In seguito all’interlocuzione con la polizia municipale del Comune ci si è imbattuti in una circolare emanata dal Ministero dei trasporti che conferisce indicazioni circa l’applicazione e l’interpretazione dell’articolo 3 del decreto legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito con, con modificazioni, con legge 9 ottobre 2023 n.136.

In seguito all’analisi di tale circolare esplicativa però non si è riusciti a capire come procedere:

Affinché la figura in oggetto possa essere attivata è tassativamente necessaria la regolamentazione comunale o se si può procedere solamente tramite comunicazione al Suap o attraverso un nulla/osta almeno in una prima fase sperimentale, come disposto dal Comune di Trieste ad esempio.

Fiducioso in una vostra risposta vi porgo i miei saluti.

Non ha risposto nessuno?

Io sono stato altamente ignorato

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L’art. 10 della legge 21/92 detta la disciplina della sostituzione alla guida. La legge 21/92 è una legge “quadro” e i comuni possono regolamentare la materia taxi/ncc ma, in ogni caso, tenendo conto dei principi di quella legge e di quelle disposizioni che dettano prescrizioni precise.

Nel caso dell’art. 10 si comprende che la sostituzione è ammissibile e si comprende quali sono le condizioni per attivarla. In sintesi:

  • eredi minori…

  • malattia / invalidità del conducente…

  • collaboratore familiare

Come detto nel post precedente, dato che gli NCC possono avere “n” autorizzazioni e quindi “n” autovetture, è chiaro che possono avere dei dipendenti al fine esercitare l’attività con tutte le “n” auto.

Il tassista, invece, può avere una licenza soltanto e sarà lui ad esercitare l’attività in quanto imprenditore artigiano. In questo caso, quindi, hanno maggior valore le ipotesi di sostituzione che abbiamo citato.

Recentemente, è stata introdotta la disciplina della sostituzione alla guida al fine di ampliare l’offerta di servizio. Vedi gli ultimi 3 commi dell’art. 10. Ne riporto una paio in modo parziale:

5-bis. […] ai titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. […] Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune, entro il giorno precedente all’avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all’avvio del servizio nella turnazione integrativa

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In quest’ultimo caso, sappiamo che la legge quadro ha indicato anche la procedura: una mera comunicazione/dichiarazione sostitutiva che il comune verificherà e metterà agli atti. Il comune non deve inventarsi nulla (magari può fare un modello da usare per agevolare la dichiarazione) e non occorre attendere che lo stesso comune ratifichi l’ipotesi nel regolamento: l’ipotesi è fattibile dal vigore del DL 104/23 (11 agosto)

La legge indica “sostituti” al plurale, quindi possono essere più di uno.

I commi 3 e 4 indicano che occorre un contratto di lavoro o un contratto di gestione.

Il comune, in assenza di una specificazione, intanto può prevedere che il sostituto aggiuntivo possa completare l’intero potenziale orario di esercizio. Vedi l’esempio di Roma:

https://romamobilita.it/it/servizi/licenze-taxi/turni-integrativi-seconde-guide

A parere mio, lo spirito della norma è quello di ampliare il più possibile. Fossi un “comune” io (passami la battuta), direi che le turnazioni aggiuntive possono compre il servizio h24

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Grazie della risposta. È stata molto esaustiva
Saluti