Teatro Viaggiante, relazione pubblico spettacolo ex art. 141 c. 2 o sufficiente corretto montaggio?

Buongiorno,
la prossima settimana nel nostro Comune si installerà un Teatro Viaggiante nel cui log book è prevista una capienza di 199 persone. Il tecnico del circo dovrà fare la relazione di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 141 c.2 previa verifica in loco oppure è sufficiente il corretto montaggio da parte del proprietario dell’attrazione che ha esibito l’attestato di “Formazione per gestori delle attività di spettacolo viaggiante, Addetto al corretto montaggio delle attrazioni modulo B1 gestori non esperti”??
Ringrazio sin d’ora per l’attenzione

Ti allegao una circolare di qualche anno fa dove le indicazioni vogliono che il circo o il teatro vianggiante siano attrazioni che neccessitano, ogni volta, della verifica di agibilità ex art. 80 TULPS (nel tuo caso è in asseverazione).
Vedi pagina 7 e 8:
20130611_MinInt_semplificazione_giostre.pdf (1,9 MB)

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Circolare preziosissima, grazie mille!
Nel nostro caso il tecnico ha già inviato (un mese prima) una relazione di pubblico spettacolo in cui viene indicato che è stata redatta ai sensi dell’art. 141 comma 2; tuttavia la relazione contiene i verbi al futuro e attesta tra l’altro che “per i successivi montaggi, il gestore si renderà garante della corretta messa in opera dell’ attrazione, della regolare ed attenta manutenzione di tutti i suoi componenti, con particolare riferimento alle sicurezze adottate per il pubblico […]”. Sentito il procuratore della pratica per avere chiarimenti e facendogli presente tale circolare del 2013, risponde che:

  • ha già adempiuto alla “dichiarazione di tecnico abilitato” (come indicato a pagina 7 della circolare) con l’invio della sopracitata relazione,
  • il tecnico non farà nessun sopralluogo in sede di installazione in quanto andrebbe a “snaturare” il DM 2007 che all’art. 6 prevede che il corretto montaggio viene fatto dal gestore, il quale si assumerà tutte le conseguenze del caso.
    Siamo molto perplesse… voi cosa ne pensate?

Che intanto è stata imbastito la struttura e allestimenti, lo scrivere al futuro prevede naturalmente che a seconda della geografia del luogo es piazza piuttosto che terra le zavorre/piantoni possono variare in uno saranno poi usate dei metodi nell’altro pianti a terra e il gestore o tecnico controllerà che non siano di impaccio o non si infilzi qualcuno. Si decide che ci saranno x numero di servizi igienici che di volta in volta saranno diversi in base a cosa sarà affittato nella prossima location.
Però non deve smontare il gestore per forza. Il “gestore, purche’ in possesso dei requisiti di cui al comma 3 DM 2007, oppure da professionista abilitato”. E qui il comma 3:
“Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell’attivita’ deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalita’ di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell’interno, che puo’ prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attivita’ di
spettacolo viaggiante”. Nel circo quindi si vedono gli elementi che saranno poi comuni solidità e sicurezza, si può dare una mano con un sopralluogo per dire se gli estintori o i quadri elettrici vanno bene o se è ancorato giusto il telone, ma poi può cambiare causa luogo diverso qualcosa che va annotata nel libretto.