E’ un problema rispondere alla tua domanda. Se per la SCIA esiste una norma che la disciplina in senso generale (art. 19 della legge n. 241/90) per la procedura di “comunicazione” non si ritrova altrettanto. Sarebbe, quindi, buona regola che, quando viene usata, chi la usa (nel tuo caso la Regione Marche) ne dettasse i dettagli procedurali.
La legge regionale 22/2021, in verità, è molto imprecisa prevedendo la comunicazione anche per l’avvio attività. Non so se vuole essere sinonimo di SCIA oppure una semplificazione rispetto al d.lgs. n. 222/2016. Comunque, se per l’avvio attività ci possiamo rifare al d.lgs. n. 222/2016 e trattare la comunicazione al pari della SCIA, per la cessazione la “comunicazione” resta tale anche nella tabella del d.lgs. n. 222/2016.
In conclusione, pur rilevando dei problemi interpretativi (vorrei vedere di fronte ad un giudice) a parere mio la legge regionale sottende che la comunicazione di cessazione debba essere preventiva o contestuale: cesso dalla data della comunicazione di cessazione; cesserò dalla data del _____
Se così non fosse si determinerebbe una vaghezza dell’obbligo tale da renderlo del tutto irrilevante: se potessi comunicare la cessazione anche uno, due o cento anni dopo aver effettivamente chiuso, che senso avrebbe prevedere un obbligo di legge?