Tempistica comunicazione cessazione attività commercio al dettaglio

Esiste un termine entro il quale l’esercente deve comunicare al SUAP la cessazione dell’attività?

La l.r (Marche) in merito dispone:
“La cessazione dell’attività di commercio al dettaglio è soggetta alla sola comunicazione al SUAP competente per territorio utilizzando la modulistica adottata dalla regione” ma nulla dice riguardo la tempistica.

Grazie per la vs attenzione

E’ un problema rispondere alla tua domanda. Se per la SCIA esiste una norma che la disciplina in senso generale (art. 19 della legge n. 241/90) per la procedura di “comunicazione” non si ritrova altrettanto. Sarebbe, quindi, buona regola che, quando viene usata, chi la usa (nel tuo caso la Regione Marche) ne dettasse i dettagli procedurali.

La legge regionale 22/2021, in verità, è molto imprecisa prevedendo la comunicazione anche per l’avvio attività. Non so se vuole essere sinonimo di SCIA oppure una semplificazione rispetto al d.lgs. n. 222/2016. Comunque, se per l’avvio attività ci possiamo rifare al d.lgs. n. 222/2016 e trattare la comunicazione al pari della SCIA, per la cessazione la “comunicazione” resta tale anche nella tabella del d.lgs. n. 222/2016.

In conclusione, pur rilevando dei problemi interpretativi (vorrei vedere di fronte ad un giudice) a parere mio la legge regionale sottende che la comunicazione di cessazione debba essere preventiva o contestuale: cesso dalla data della comunicazione di cessazione; cesserò dalla data del _____

Se così non fosse si determinerebbe una vaghezza dell’obbligo tale da renderlo del tutto irrilevante: se potessi comunicare la cessazione anche uno, due o cento anni dopo aver effettivamente chiuso, che senso avrebbe prevedere un obbligo di legge?

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Sono completamente d’accordo.
La legge regionale è sfuggente, spero in una precisazione nel nuovo Regolamento.
Grazie ancora

Il ragionamento di Mario è corretto.

Tuttavia si pone un problema per quelle Regioni che applicano “rigorosamente” la Comunicazione Unica, ovvero l’adempimento camerale che prevede che le pratiche di contestuale interesse SUAP/Registro Imprese debbano transitare dal canale telematico StarWeb/Dire.

A quanto mi risulta la norma camerale prevede un termine di 30gg dalla data di effettiva cessazione entro cui va fatta la comunicazione.

In Lombardia addirittura, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 7 comma 1 lett. ‘c’ della legge regionale n. 36/2017, la cessazione dell’attività economica deve essere trasmessa DIRETTAMENTE al Registro Imprese mediante la Comunicazione Unica affinché la Camera di Commercio possa poi informare i SUAP interessati…

In Toscana è esplicitamente indicato che la comunicazione di cessazione si può presentare postuma, entro 60 gg dalla chiusura effettiva. Inoltre, non sono previste sanzioni per la mancata comunicazione.

La regione Marche l’ha buttata giù un po’ vaga. Il comune potrebbe prevedere delle regole procedimentali per dettagliare meglio gli obblighi

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