Buongiorno Giacomo.
Di seguito le risposte ai suoi quesiti:
- QUESITO 1: 1. richiesta di integrazioni documentali all’istante : art. 2, comma 7, parla di sospensione :
(“Fatto salvo quanto previsto dall’[articolo 17], i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’[articolo 14, comma 2]”.)
- QUESITO 2: 2. invio ad altre PP.AA. di richiesta di pareri (artt. 16 e 17 bis):
L’art. 16, comma 4, della 241 del 1990, in merito all’acquisizione di pareri nell’ambito dell’attività consultiva, parla di interruzione:
( "4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.) .
Stesso discorso vale per l’art. 17 bis, che al primo comma, ultimo inciso parla di interruzione:
(" Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.")
- QUESITO 3: 3. indizione conferenza di servizi.: Per quanto concerne la conferenza di servizi, si parla di sospensione sia all’art. 14 quater, comma, 3, che all’art. 14 quinquies, comma 3.
(Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi) " In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti."
(Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti) “3. La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.”.
Per completare la risposta e per agevolare chi legge nella comprensione specifico la differenza tra sospensione e interruzione:
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Nel procedimento oggetto di “sospensione” i termini non vengono azzerati. Nel computo dei termini si deve, dunque, tener conto sia del periodo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza a quello dell’ intervenuta sospensione sia del successivo periodo che inizia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione o delle integrazioni o delle valutazioni tecniche richieste.
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Nel procedimento oggetto di “interruzione” i termini vengono azzerati e l’intero termine decorre nuovamente dal ricevimento della domanda, denuncia, dichiarazione, comunicazione o comunque, dell’istanza regolare
Sperando di aver fugato i suoi dubbi le auguro buon proseguimento di giornata e buono studio .
Simona