Temporary shop - manifestazione sportiva nello stadio comunale

Al fine di svolgere l’attività di temporary shop (commercio di oggettistica) all’interno dello stadio comunale in occasione del campionato di tiro con l’arco, l’operatore oltre ad inviare la SCIA per esercizio di vicinato inferiore ai 30 giorni , deve essere in possesso dell’autorizzazione per il commercio in forma itinerante o su aree pubbliche, o puo’ anche essere titolare di un esercizio di commercio al dettagio?

Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 114/1998 (Legge Bersani) e della normativa regionale sul commercio, l’attività di temporary shop rientra nella fattispecie della vendita al dettaglio temporanea in un locale unico/delimitato.

Non occorre possedere un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (itinerante o su posteggio), né è obbligatorio essere già titolari di un esercizio di vicinato permanente.

Requisiti e titoli idonei per l’operatore

  • Già titolare di esercizio al dettaglio (sede fissa): Può svolgere l’attività inviando semplicemente la SCIA di avvio attività temporanea (o comunicazione, a seconda della legge regionale), indicando la durata massima del periodo (inferiore a 30 giorni) e la disponibilità dei locali/spazi dello stadio.

  • Titolare di autorizzazione su aree pubbliche (Tipo A o B / itinerante): Può esercitare, ma la modalità “temporary shop” al chiuso/in spazio privato o assegnato dello stadio viene assimilata al commercio in sede fissa temporaneo.

  • Nuovo operatore / Soggetto senza negozio permanente: Può avviare l’attività di vendita al dettaglio temporanea presentando la relativa SCIA per esercizio di vicinato a termine, purché sia in possesso dei soli requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 (trattandosi di settore non alimentare, non sono richiesti i requisiti professionali).

Verifiche necessarie sullo spazio presso lo stadio

  1. Disponibilità del titolo d’uso dello spazio: L’operatore deve disporre di un titolo valido che ne giustifichi l’occupazione (es. contratto di subconcessione, accordo con l’organizzatore dell’evento sportivo o autorizzazione dell’ente gestore dell’impianto).

  2. Destinazione d’uso e agibilità: Trattandosi di un evento all’interno di un impianto sportivo comunale, la vendita temporanea deve integrarsi con i titoli autorizzativi/agibilità dell’evento principale (TULPS / pubblico spettacolo) o svolgersi in aree formalmente adibite o destinate all’accoglienza ed erogazione di servizi commerciali accessori per il pubblico.