Termine di conclusione del procedimento di annullamento

In seguito ad una richiesta di un ente terzo competente per le verifiche è stato attivato un procedimento di annullamento di un provvedimento unico SUAPE.

Tale provvedimento era stato rilasciato in conformità ai lavori della conferenza di servizi sincrona (favorevole) e lo stesso prevedeva un termine ultimo per la conclusione del procedimento di 105 giorni (vedi articolo 12.3 della Direttive SUAPE).

La mia domanda è se per il procedimento di annullamento sia previsto lo stesso termine di conclusione del procedimento (105 giorni) previsto per l’atto oggetto di annullamento e ciò nel rispetto del principio del contrarius actus “I provvedimenti di annullamento o di ritiro in via di autotutela sono espressione di una volontà discrezionale della P.A.; di qui la necessità di seguire la stessa procedura e con le stesse modalità dell’atto annullato o ritirato”.

Chiedo questo perché, in sede di conferenza di servizi il committente ha proposto agli uffici comunali di richiedere alla Regione un parere sulla corretta interpretazione di una norma regionale la cui violazione è posta alla base della richiesta di annullamento e per la qui motivazione, previo assenso delle amministrazioni presenti, si è disposto l’aggiornamento dei lavori per l’acquisizione del parere che ad oggi non è stato ancora formulato dagli uffici regionali.

Poiché alla prossima seduta sicuramente la stessa committenza di comune accordo con le amministrazioni chiederanno un ulteriore aggiornamento dei lavori, la mia preoccupazione è di non sforare i termini di conclusione del procedimento.